Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 108 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 04/01/2011), n.108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2044/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 24/06/08, depositato il 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da M.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto irragionevole nella misura di 9 anni e mesi 10 la durata del procedimento pendente dinanzi al TAR Campania, promosso dal ricorrente il 5.6.1995, liquidando il danno non patrimoniale nella complessiva somma di Euro 8.100,00, con compensazione delle spese.

Contro il decreto della Corte di appello l’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che il giudice del merito:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. — specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si e’ attenuto ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non puo’ essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioe’ il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non gia’ per l’intera durata del processo.

d) ha erroneamente attribuito rilevanza al modesto valore della controversia nella liquidazione del danno;

e) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro;

f) non ha motivato la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento della domanda, cosi’ violando anche l’art. 92 c.p.c..

3.- Tutti i motivi di ricorso – fatta eccezione per le censure relative alle spese – sono manifestamente infondati. Infatti, a piu’ riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Ne’ rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiche’ il giudice nazionale e’ tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non puo’, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema piu’ vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorita’ interne” (Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, nella concreta fattispecie, la Corte d’appello si e’ sostanzialmente attenuta ai parametri di liquidazione Cedu in relazione ai giudizi amministrativi, come desumibili dalle decisioni AFFAIRE MARTINETTI ET CAVAZZUTI C. ITALIE e AFFAIRE GHIROTTI ET BENASSI C. ITALIE, dell’aprile 2010.

Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Sembrano manifestamente fondate, per contro, le censure relative alla integrale compensazione delle spese processuali alla luce della giurisprudenza della S.C. per la quale, “se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non puo’ giustificare detta regolazione non e’ neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 2010). Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. L’impugnato decreto potrebbe essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione dei due terzi delle spese del giudizio, l’Amministrazione potrebbe essere condannata al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di merito e l’accoglimento solo parziale del ricorso giustificherebbe la compensazione per un mezzo delle spese del giudizio di legittimita’.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi indicati. Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione per l’intero delle spese dovute per il giudizio di merito, compensate per due terzi per le motivazioni spiegate nella relazione.

Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, e poste per il resto a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di merito, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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