Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10799 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 05/06/2020), n.10799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27818-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO PISTOLESI, SIMONE GINANNESCHI, MARCO MICCINESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Toscana, di accoglimento dell’appello proposto in riassunzione dal contribuente L.R., dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4799 del 2017, aveva accolto il ricorso dell’agente della riscossione avverso una precedente sentenza della medesima CTR, che aveva accolto il ricorso del contribuente anzidetto avverso la sentenza della CTP di Firenze, di rigetto del ricorso di quest’ultimo avverso due avvisi di iscrizione ipotecaria ed una intimazione di pagamento; secondo la sentenza della CTR, poi cassata in sede di legittimità, era nulla la notifica della cartella di pagamento, costituente il presupposto degli atti impugnati, in quanto l’agente della riscossione non aveva provato la correttezza dell’indirizzo, al quale la cartella anzidetta era stata notificata;

che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 4799 del 2017, accogliendo il ricorso dell’agente della riscossione, aveva cassato la sentenza impugnato e rinviato alla CTR della Toscana in diversa composizione, affermando il principio secondo cui era onere del contribuente provare la sua assoluta estraneità rispetto al luogo di eseguita notifica e la mancanza di collegamento fra lui e detto luogo; e detta mancanza di collegamento andava provata proponendo querela di falso avverso l’attestazione dell’ufficiale postale di temporanea assenza del contribuente nel luogo indicato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; invero la Corte di Cassazione aveva ritenuto insufficiente la documentazione anagrafica, al fine di assolvere l’onere probatorio gravante sul contribuente e la necessità che quest’ultimo proponesse querela di falso per contestare l’attestazione della sua temporanea assenza, fatta dall’ufficiale postale nella relata di notifica; al contrario, il giudice di rinvio aveva ritenuto che il certificato storico relativo alla residenza anagrafica del contribuente fosse sufficiente a dimostrate l’inesistenza di qualsiasi collegamento fra la residenza od il domicilio del contribuente ed il luogo della notificazione e che non gravasse sul contribuente l’onere di proporre querela di falso, erroneamente ritenendo che nell’attestazione dell’ufficiale postale fosse riportato un giudizio valutativo e non la constatazione di un fatto;

che l’intimato si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche con riferimento ai presupposti di fatto, che sono a monte del principio enunciato, si che il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche, sulle quali si fonda la regola enunciata (cfr. Cass. n. 19594 del 2018; Cass. n. 20981 del 2015);

che, applicando detti principi alla specie in esame, emerge che la sentenza di Cassazione, sulla cui base il contribuente aveva riassunto il giudizio innanzi alla CTR, aveva statuito il principio secondo cui gravava sul contribuente l’onere di provare la sua assoluta estraneità del luogo di eseguita notifica e quindi la mancanza di qualsiasi collegamento fra lui e detto luogo, aggiungendo altresì che a detto onere poteva ottemperarsi con la proposizione di querela di falso, onde contrastare l’attestazione dell’ufficiale postale contenuta nella relata di notifica circa la sua temporanea assenza dal luogo indicato nella medesima, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, per avere la stessa un valore meramente presuntivo;

che, tuttavia, con la sentenza impugnata, la CTR, in sede di rinvio, non ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza, che ha cassato con rinvio la precedente sentenza emessa sul punto dalla medesima CTR, avendo ritenuto fondato il ricorso del contribuente, in quanto sarebbe stata sufficiente la certificazione storica anagrafica dal medesimo prodotta e sarebbe stato non significativo che il medesimo non avesse proposto querela di falso in ordine all’attestazione fatta dall’ufficiale postale della temporanea assenza del contribuente anzicchè della sua irreperibilità, in quanto, secondo la CTR, si sarebbe trattato di un’erronea valutazione dell’operatore e non di una mera sua constatazione; in tal modo, la CTR ha illegittimamente sovrapposto una propria valutazione a quella già fatta a monte dalla Corte di Cassazione, la quale aveva invece ritenuto necessario l’esperimento della querela di falso, avendo l’operatore postale fatto nella relata di notifica non una valutazione, ma una constatazione, con conseguente piena esperibilità della querela di falso;

che sussiste pertanto la lamentata violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, alla quale consegue l’accoglimento del ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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