Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10798 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. I, 16/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., D.G.A., D.E.,

B.R., M.A.M., P.M.T.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avv.

Abbate Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 17 marzo

2008, nella causa iscritta ai nn. R.G. Affari Diversi 54208 e 54210

del 2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito per i ricorrenti l’avv. Mario Di Biagio, per delega, che si è

riportato al ricorso;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso in

conformità alla relazione in atti;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata al difensore dei ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. A.M. ed altri cinque ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 17 marzo 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il primo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, risultando dal decreto impugnato che il giudizio presupposto svoltosi nei due gradi di giudizio davanti al giudice amministrativo per durata complessiva di circa undici anni ed avendo il giudice del merito determinato la durata ragionevole del giudizio in tre anni per il primo grado e in due anni per quella di appello, il periodo di durata non ragionevole avrebbe essere dovuto essere determinato in sei anni e non in cinque, come invece stabilito dalla Corte d’appello, in quanto la valutazione di ragionevolezza della durata deve essere compiuta sinteticamente con riferimento all’intero svolgimento dell’intero processo (Cass. 2004/3143; 2005/28864;

2006/10810); anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 600,00 circa per ogni anno di durata non ragionevole, per un indennizzo complessivo di Euro 3.000,00 è inferiore, in misura irragionevole, a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo; parimenti fondato appare il terzo motivo, in quanto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta dinanzi alla Corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2006/8712) e non dalla data del decreto, come invece disposto dal giudice di merito;

appare assorbito il quarto motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una loro nuova liquidazione in conseguenza del prospettato accoglimento degli altri motivi;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meritino accoglimento il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in particolare – determinata in undici anni la durata complessiva del giudizio presupposto (protrattosi davanti al Tar Lazio e al Consiglio di Stato dal gennaio 1995 al marzo 2006) e in sei anni la durata non ragionevole, previa detrazione, da detta durata complessiva, del periodo di durata ragionevole, stimata in cinque anni per il doppio grado di giudizio secondo i parametri della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione – ai ricorrenti va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale e alla stregua dei parametri applicati da questa Corte in casi simili, la somma di Euro 6.000,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente; considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, negli importi indicati in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente, con conseguente applicazione del principio, già affermato da questa Corte e a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (Cass. 2010/10634).P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 3.800,00, di cui 1.300,00 per competenze ed Euro 600,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori dei ricorrenti, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari e, per il giudizio di cassazione, in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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