Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10798 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28400/2018 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Giuseppe BARBUTO, ed elettivamente domiciliato

in Roma, alla via dei Parioli, n. 40, presso lo studio legale

dell’avv. Matteo RONGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 378/04/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme portate da due cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento esecutivo, entrambi regolarmente notificati, la CTR della Calabria con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dal contribuente sostenendo che la sentenza di primo grado era correttamente motivata;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicano le intimate con controricorso e ricorso incidentale;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il difensore del ricorrente faceva pervenire certificato di morte del proprio assistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la morte del ricorrente è circostanza del tutto irrilevante alla stregua del consolidato principio (tra le molte: Cass. n. 27851 del 2018, n. 7477 del 2017; n. 1757 del 2016; 24635/15) per cui nel giudizio di cassazione – in considerazione della particolare struttura ufficiosa e della disciplina del procedimento di legittimità – non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo; con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo.

2. Venendo quindi al merito, con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, con una prima censura, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 57 e 58, censurando la sentenza d’appello per avere la CTR disatteso l’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento impugnata per vizio di motivazione.

3. La censura in esame è inammissibile per erronea individuazione dei parametri normativi censurati e perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza fondata sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado che la CTR espressamente indica quale “unico motivo di gravame”.

4. Con la seconda censura del primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare “su tutti i motivi proposti”.

5. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Invero, “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014, Rv. 631768 – 01). Nel caso in esame il contribuente non ha nè trascritto il contenuto delle domande che avrebbe avanzato ai giudici di appello, nè allegato il relativo atto, sicchè la censura non può sottrarsi al rilievo di inammissibilità.

6. Con il secondo motivo deduce un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la Commissione di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione dei crediti erariali.

7. Il motivo è inammissibile per erronea deduzione del vizio di legittimità prospettato (vizio motivazionale anzichè error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.) ma anche perchè prospetta, peraltro con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, un vizio motivazionale nella formulazione (di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) antecedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

8. Anche il terzo motivo, con cui è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR “omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione della L. n. 212 del 2000 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 – come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001” è inammissibile per difetto di autosufficienza, alla stregua del principio enunciato esaminando la seconda censura del primo motivo (precedente par. 4).

9. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale con cui le controricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e degli artt. 342 e 434 c.p.c.

10. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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