Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10798 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15376/2016 proposto da:

RONDA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO CAMPANA;

– ricorrente –

contro

M.P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 12/2/2016, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Ronda s.r.l. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante nei confronti di M.P.V. per il risarcimento dei danni da quest’ultimo asseritamente causati alla società attrice, contestualmente condannando quest’ultima al pagamento, in favore del M., di somme a titolo di rimborso spese e competenze professionali;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la tardività dell’appello proposto dalla Ronda s.r.l., avendo quest’ultima consegnato l’atto d’appello all’ufficio postale, per la notificazione, in data 28/4/2015, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado previsto dalla legge per la proposizione dell’appello;

che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Ronda s.r.l. sulla base di due motivi d’impugnazione; che M.P.V. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 141 e 330 c.p.c., nonchè al R.D. n. 37 del 1934, art. 82, per avere la corte territoriale trascurato di rilevare la nullità della notificazione della sentenza di primo grado siccome non effettuata presso il domicilio eletto dalla società ricorrente;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa valutazione dei motivi di fatto e di diritto proposti con l’appello ed errata valutazione degli artt. 2946 e 2229 c.c., avendo la corte territoriale trascurato di decidere nel merito le censure proposte avverso la sentenza di primo grado, omettendo di procedere all’accertamento delle responsabilità del M. per i danni subiti dalla società ricorrente;

che il primo motivo di ricorso è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo;

che la società ricorrente ha prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, al riguardo, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale rilevato la tardività dell’appello della società odierna ricorrente sul presupposto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, tanto presso il procuratore costituito quanto presso il proprio domiciliatario eletto, l’odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione della mancata notificazione della sentenza impugnata presso il proprio domiciliatario eletto, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, riconosciuta l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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