Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10797 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. I, 16/05/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avv. Abbate

Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende per procura in atti,

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 1951, in

data 13 marzo 2008, nei provvedimenti riuniti sotto i n. 54211/06

RGVG;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito per i ricorrenti l’avv. Mario Di Biagio, per delega, che si è

riportato al ricorso;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso in

conformità alla relazione in atti;

LA CORTE, A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai

sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. B.A. ed altri cinquanta ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 13 marzo 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, la liquidazione dell’indennizzo nella misura di Euro 800,00 circa per ogni anno di durata non ragionevole, stabilita dal giudice di merito in poco più di sei anni, per un indennizzo complessivo di Euro 5.000,00, si discosta di poco, in misura non irragionevole e nell’ambito dei margini di discrezionalità riservati al giudice di merito, da quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU. per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo, che, se applicati, nel caso di specie determinerebbero un indennizzo di Euro 5.250,00;

il secondo motivo appare manifestamente fondato, in quanto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 2001/89, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta dinanzi alla Corte di appello (Cass. 2003/2382; 2005/18105;

2006/8712);

appare assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una loro nuova liquidazione in conseguenza del prospettato accoglimento degli altri motivi;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, con riferimento al secondo e al terzo motivo, mentre, per quel che riguarda il primo motivo, ha rilevato che la liquidazione di Euro 5.000.00 disposta dal giudice di merito è notevolmente inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meritino accoglimento il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, e che il decreto impugnalo debba essere annullato in ordine alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in particolare – determinata in sei anni la durata non ragionevole del giudizio presupposto (protrattosi davanti al Tar Lazio e al Consiglio di Stato dal gennaio 1995 al marzo 2006 per una durata complessiva di circa undici anni) alla stregua di quanto accertato dal giudice di merito e non specificamente censurato – ai ricorrenti va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale e alla stregua dei parametri applicati da questa Corte in casi simili, la somma di Euro 6.000,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, negli importi indicati in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397:

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente, con conseguente applicazione del principio, già affermato da questa Corte e a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001. la condotta di più soggetti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso non è sanzionatole con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsi vi che ne derivano, e quindi la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (Cass. 2010/10634).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 8.000,00, di cui 3.600,00 per competenze ed Euro 1.050.00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori dei ricorrenti, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e, per il giudizio di cassazione, in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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