Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10797 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 05/05/2010), n.10797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ERGOS S.R.L., in persona dell’amm. pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, P.zza SS. Apostoli, n. 81 (studio Avv.

Fermanelli), nello studio dell’avv. QUINTO MICHELE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BITONTO, in persona del Sindaco;

– intimato –

avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia, n. 36/10/2005,

depositata in data 25 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienze del 17

dicembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore della ricorrente, Avv. Michele Quinto, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.1 La S.r.l. Ergos – avanzava nei confronti del Comune di Bitonto tre istanze di rimborso relative a parte delle somme versate, per gli anni 1999, 2000 e 2001, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sostenendo che dalle lavorazioni effettuate nel proprio stabilimento nelle aree ad esse riservate non erano derivati rifiuti, bensì “residui di tessuti”, suscettibili di utilizzazione da parte di altre aziende, alle quali, previo stoccaggio, erano stati in realtà ceduti.

1.2 – Avverso i provvedimenti del Comune di Bitonto di diniego dei rimborsi, motivati con il richiamo alla normativa e al regolamento comunale vigenti, la Ergos proponeva opposizione davanti Commissione tributaria provinciale di Bari, deducendo sia la nullità, per difetto di motivazione, dei medesimi, sia, nel merito, la non assoggettabilità alla tassazione dei residui della produzione, come tali non riconducibili nella categoria dei rifiuti.

1.3 – La Commissione tributaria provinciale di Bari, con decisione n. 191/15/2003, rigettate le eccezioni del Comune, accoglieva, ritenendole fondate, le istanze di rimborso.

1.4 – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la decisione indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Bitonto, ha affermato, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellata, l’infondatezza delle istanze di rimborso, compensando le spese processuali relative a entrambi i gradi del giudizio.

1.2 Avverso detta decisione la società Ergos ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’ente intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 – Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadendosi le tesi sostenute in merito alla nullità, per difetto di motivazione e per omessa allegazione delle delibere comunali richiamate, dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rimborso.

Il motivo è infondato.

Vale bene osservare preliminarmente che la struttura del giudizio tributario inerente all’impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è sostanzialmente diversa dall’ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio. In tema di rimborsi, invero, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella dell’attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre, sempre sul piano processuale e sostanziale, l’Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una “pretesa” (impugnata dal contribuente), quale l’avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via assoluta l’oggetto del contendere, assume la posizione di convenuto. Movendo da tale differenza, questa Corte ha affermato, che, nel giudizio di rimborso, non si può disconoscere la facoltà, in capo all’amministrazione finanziaria, di esercitare le prerogative previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, e quindi prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, delle argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., 14 luglio 2004, n. 13056; Cass., 1 dicembre 2004, n. 22567). Ne consegue che, non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, per altro, al c.d. silenzio – rifiuto, del pari impugnabile) carattere di esaustività, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si, fondi, come correttamente affermato nell’impugnata decisione con riferimento al caso in esame, sull’insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e le delibere comunali adottate in proposito.

Quanto a queste ultime, mette conto di richiamare l’orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui l’obbligo di allegazione imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, riguarda necessariamente un atto non conosciuto e non altrimenti conoscibile dal contribuente, mentre atti generali come le delibere consiliari sono comunque soggette a pubblicità legale e, quindi, la loro conoscibilità è presunta (Cass., 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., 17 ottobre 2008, n. 25371).

2.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59 e 62, nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 6, 7 e 49, si sostiene che erroneamente nella sentenza impugnata si siano qualificati come rifiuti i beni derivanti dalle lavorazioni della ricorrente, da intendersi, viceversa, come residui non soggetti a tassazione. La tesi della società si pone su un piano del tutto antitetico rispetto al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 e 7, (il primo dei quali ha trasposto nell’ordinamento interno la definizione comunitaria di “rifiuto”, alla quale concorrono un criterio tabellare, che delimita oggettivamente la categoria dei rifiuti, ed un riferimento soggettivo determinante, costituito dall’intenzione del detentore, ovvero dal suo obbligo, di disfarsi delle sostanze o degli oggetti in questione), come già ai sensi del D.L. 6 settembre 1996, n. 462, art. 1, (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 11 novembre 1996, n. 575) – che ha escluso dal campo di applicazione del regime dei rifiuti unicamente i residui di lavorazione costituiti da materiali quotati presso le camere di commercio (cosiddette mercuriali) – i residui delle lavorazioni industriali ed artigianali costituiscono rifiuti speciali e sono, quindi, assoggettati al relativo regime, con conseguente esclusione dalla tassazione, anche qualora il detentore li ceda a terzi ai fini della utilizzazione in un successivo e diverso ciclo produttivo (Cass., 8 settembre 2004, n. 18106; v. anche Cass., 18 aprile 2005, n. 7962; Cass., 29 novembre 2005, n. 25933).

Non assume, dunque, alcun rilievo il fatto che i residui, benchè non più idonei per loro natura a svolgere nel ciclo lavorativo l’originaria funzione di materia prima, siano ceduti dal detentore al fine di un immediato reimpiego produttivo, posto che il perseguimento delle esigenze di protezione della salute e dell’ambiente che sorreggono la normativa sui rifiuti non può essere vanificata dalle intenzioni del produttore dei residui stessi (cfr.: Corte giust. Cee, sent. 25 giugno 1997, causa n. 0304/94 + altre; Cass. pen., sez. 3^, sent. 5 marzo 2002. n. 14762).

A conclusioni difformi non può indurre, in relazione all’oggetto della controversia, la “interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. a)”, fornita dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, che ha definito il “disfarsi” come il “comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.Lgs. n. 22”, ed ha escluso l’esistenza dell’intenzione o dell’obbligo di disfarsi nell’ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C).

Tanto premesso, deve constatarsi che la decisione impugnata ha correttamente applicato, con congrua motivazione, le norme citate, dando per altro atto – circostanza non contestata – della delibera di assimilazione del rifiuti speciali in questione, non pericolosi, (ritagli in tessuto misto cotone) ai rifiuti urbani. Con riferimento al periodo interessato dalle istanze di rimborso deve quindi conclusivamente rilevarsi che, con l’abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, ad opera della L. n. 128 del 1998, art. 17, è divenuto pienamente operante il disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g, che consente ai Comuni di deliberare – come nella specie è avvenuto – l’assimilazione ai rifiuti urbani di quelli non pericolosi derivanti da attività economiche, con la conseguenza che, in riferimento, alle annualità di imposta successive al 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa la assimilazione dei rifiuti provenienti da attività industriali a quelli urbani ordinari (Cass. 13328/2009), senza che per tali residui rilevi il fatto di essere ceduti a terzi (cfr. Cass. 8696/2004; Cass. m. 749/2010).

Al rigetto del ricorso non consegue alcun provvedimento in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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