Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10794 del 04/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22321/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FUSCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

depositata in data 6/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ho concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Fusco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 111/16, depositata il 6.7.16, la Sezione disciplinare del C.S.M. ha applicato al Dott. M.C., magistrato in servizio presso la Corte d’appello di Napoli, la sanzione della perdita di anzianità di mesi due in quanto ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), per avere omesso con negligenza inescusabile – in qualità di presidente d’un collegio giudicante – di disporre tempestivamente la scarcerazione di cinque imputati ( C.R., R.A., S.S., Ma.Pa. e V.V.) per scadenza dei termini di custodia cautelare. Ciò è stato affermato in base al presupposto che è compito del presidente d’un collegio giudicante anche il vigilare sul decorso dei termini di custodia cautelare, predisponendo un apposito scadenzario.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Dott. M. affidandosi a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g), e mancanza di motivazione su punti essenziali della decisione: si deduce a riguardo che l’impugnata sentenza ha apoditticamente qualificato come grave e inescusabile la violazione di legge a prescindere da circostanze e valutazioni tali da ridimensionarne la portata, come il fatto che il processo (in materia di criminalità organizzata) in cui si era verificato il,ritardo nella scarcerazione riguardasse 81 appellanti, di cui circa la metà in stato di custodia cautelare; il tutto senza considerare i numerosi compiti di cui è gravato il presidente del collegio, attività che per il ricorrente si aggiungeva a quella ordinaria di relatore dei vari altri processi assegnatigli; nè la sentenza aveva considerato prosegue il ricorso – che per tre degli imputati, quelli di cui al capo a) dell’incolpazione, l’obbligo di scarcerazione per decorrenza dei termini era maturato un anno dopo l’emanazione della sentenza e circa otto mesi dopo il suo deposito, cioè quando il fascicolo giaceva in cancelleria in attesa di eventuali ricorsi per cassazione; inoltre, visto che quasi tutte le notifiche della sentenza d’appello erano avvenute entro la fine del 2012 (solo qualcuna ad aprile 2013) e considerato che il termine di impugnazione era pari a 45 giorni, gli atti (al momento della scadenza dei termini di custodia cautelare) con ogni probabilità erano già stati trasmessi o, quanto meno, erano in via di trasmissione alla Corte Suprema di Cassazione; la sentenza prosegue il ricorso – apoditticamente assegna il dovere di predisporre un apposito scadenzario al solo presidente anzichè ai vari soggetti istituzionalmente tenuti, a cominciare dai magistrati delle Procure, a vigilare in tal senso.

1.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), con riferimento al corretto calcolo della scadenza dei termini custodiali e all’ingiusto danno provocato, giacchè per almeno quattro delle cinque posizioni le scarcerazioni intempestive erano state meramente virtuali o comunque prive di danno per gli interessati: per la precisione, per R.A. i 26 giorni in più di custodia cautelare erano stati detratti in via di presofferto dalla pena da espiare; per S.S. non vi era stato,,in realtà, alcun ritardo, avendo la sentenza impugnata apoditticamente escluso l’errore dell’Ispettorato nel calcolo della scadenza termini, errore invece – puntualmente evidenziato dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio disciplinare; per Ma.Pa. e V.V. l’esistenza di altri diversi titoli custodiali, aventi scadenza successiva al provvedimento adottato in ritardo (il 23.5.13) dal collegio presieduto dal ricorrente, rendevano la scarcerazione del tutto virtuale e, quindi, priva di danno.

1.3. Il terzo motivo prospetta inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, ed omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha del tutto omesso di motivare in ordine alla richiesta difensiva di una pronuncia assolutoria per irrilevanza del fatto.

2.1. Il primo motivo va disatteso.

Le censure in esso formulate riguardo al carattere grave della violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, nel momento in cui invocano circostanze di fatto idonee ad escluderlo o a ridimensionarlo visto il carico di lavoro del ricorrente, si collocano all’esterno dell’area di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, poichè sostanzialmente sollecitano, scivolando sul piano del merito, un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto che hanno cagionato il ritardo nella scarcerazione degli imputati: l’esame delle suddette doglianze difensive presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione del quadro probatorio, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ossia nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria del giudizio disciplinare.

Il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali desumibili dalla mera lettura della motivazione della pronuncia impugnata, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di apprezzamenti alternativi rispetto a quelli effettuati in sentenza.

Quest’ultima ha, nel caso in oggetto, esaminato la situazione lavorativa del ricorrente sia durante che dopo la pronuncia del dispositivo (23.5.12) e il deposito della motivazione (31.10.12), anteriore di mesi rispetto alle date di scadenza della custodia cautelare degli imputati C., R. e S. (per quel che si legge nel capo di incolpazione).

Su tali presupposti la sentenza è pervenuta alla motivata conclusione che l’impegno richiesto al ricorrente, pur forte e prolungato, ad ogni modo non esorbitava dalle ordinarie competenze di tutti i giudici chiamati a decidere processi in materia di criminalità organizzata.

Quanto all’obbligo di redigere uno scadenziario dei termini di custodia cautelare, bisogna distinguere l’aspetto meramente organizzativo (che può anche consigliare opportuni accorgimenti da parte del presidente della sezione) da quello prettamente giuridico, non potendosi in nessun caso esimere il presidente del collegio giudicante e il relatore, vale a dire i magistrati che hanno la,concreta disponibilità del fascicolo, dal provvedere tempestivamente ad adottare i provvedimenti di scarcerazione una volta spirati i termini di cui all’art. 303 c.p.p., senza che tale responsabilità venga meno sol per il concorrente obbligo di vigilanza del PM sulla loro scadenza o per carenti risorse organizzative dell’ufficio.

Nè la disponibilità del fascicolo è esclusa sol per il fatto di giacere in cancelleria in attesa delle eventuali impugnazioni e della trasmissione al giudice del grado successivo: per costante giurisprudenza di questa Corte, i provvedimenti de libertate rientrano nella competenza funzionale del giudice che procede, ossia nel giudice che in quel momento ha la disponibilità materiale e giuridica degli atti del procedimento, che viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (cfr., ex aliis, Cass. pen. n. 36532 del 12.5.15, dep. 10.9.15; Cass. pen. n. 10923 del 20.12.11, dep. 21.3.12; Cass. pen. n. 46147 del 2.12.05, dep. 19.12.05; Cass. pen. n. 43006 del 3.11.03, dep. 11.11.03; Cass. pen. n. 6535 del 18.12.98, dep. 23.12.98), indipendentemente dalla contingente collocazione fisica (in cancelleria o nello studio del magistrato) del fascicolo.

Si obietta in ricorso che al momento in cui sono scaduti i termini di custodia cautelare gli atti erano stati probabilmente già trasmessi o erano in via di trasmissione a questa Corte: in proposito l’impugnata sentenza ha, però, evidenziato che la scadenza dei termini di custodia cautelare era sopravvenuta, riguardo agli imputati Ma. e V., già nel corso del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli, mentre per gli imputati C., R. e S. (e anche questi sono accertamenti di fatto che non possono rimettersi in discussione in sede di legittimità) si era verificata in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, dunque in momenti in cui era ancora la Corte territoriale ad avere la materiale disponibilità del fascicolo e la competenza funzionale a provvedere.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Se la sentenza impugnata non esplicita il calcolo dei termini di custodia cautelare che si assumono violati, nondimeno neppure il ricorso fornisce dato alcuno in proposito, limitandosi all’affermazione altrettanto apodittica – dell’erroneità del conteggio eseguito dall’Ispettorato e in base al quale è stata elevata l’incolpazione disciplinare relativamente alla posizione dell’imputato S..

In ordine, poi, al rilievo che per l’imputato R. i 26 giorni in più di custodia cautelare sono stati detratti dalla condanna definitiva a titolo di presofferto, non può che darsi continuità alla costante giurisprudenza di queste Sezioni unite secondo cui il danno ingiusto idoneo ad integrare la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), non viene meno allorquando l’imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura cautelare sofferta. Infatti, il danno alla libertà personale si realizza nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto del sopravvenire d’una condanna irrevocabile a pena superiore (cfr. Cass. Sez. U. 6.4.17, n. 8896; Cass. Sez. U. 12.3.15, n. 4954).

Per quel che concerne, poi, l’asserito carattere meramente virtuale della scarcerazione degli imputati Ma. e V. in quanto attinti da diversi titoli custodiali aventi scadenza successiva al provvedimento adottato in ritardo (il 23.5.13) dal collegio presieduto dal ricorrente, deve osservarsi che il rilievo è esatto solo riguardo al primo – di ciò dà espressamente atto la stessa sentenza impugnata -, mentre nulla del genere risulta in relazione al secondo.

Tuttavia, il carattere meramente virtuale di tale scarcerazione non rileva nel caso di specie, giacchè esclude il danno ingiusto di cui alla lett. a) del cit. art. 2, ma non quella grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile che basta ad integrare la fattispecie descritta nella successiva lett. g), l’unica ascritta nel capo b) relativamente alla posizione del Ma..

Infatti, dalla completa lettura di tale capo di incolpazione emerge che l’addebito concernente il danno ingiusto – e, quindi, la violazione di cui alla lett. a) del cit. art. 2 – è espressamente limitato al V..

2.3. Anche il terzo motivo è infondato.

In realtà la sentenza impugnata (v. pag. 7) ha motivato il rigetto della richiesta difensiva di una pronuncia assolutoria per irrilevanza del fatto D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 3-bis, nel momento in cui ne ha espressamente escluso l’applicazione considerata l’avvenuta lesione dell’immagine del magistrato.

Quest’ultima costituisce il bene giuridico unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare – come si desume dal cit. D.Lgs. n. 109, art. 3, lett. h) e art. 4, lett. d), (cfr. Cass. Sez. U. 13.12.10, n. 25091) – e non può non ritenersi lesa a fronte d’una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile in materia di inosservanza dei termini massimi di custodia cautelare non dovuta a cause eccezionali, come ritenuto dalla sentenza impugnata conformemente alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 29.7.13, n. 18191; Cass. Sez. U. 12.1.11, n. 507).

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

PQM

rigetta il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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