Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10793 del 04/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 04/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22318/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TITO LIVIO

59, presso lo studio degli avvocati COSTANTINO CAMBI e PIERPAOLO

RIZZITELLI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

depositata in data 26/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Costantino Cambi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 123/16, depositata il 26.7.16, la Sezione disciplinare del C.S.M. ha applicato alla Dott.ssa C.C., magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti, la sanzione della censura in quanto ritenuta responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), per avere tardato nell’espletare le indagini concernenti il procedimento penale (a lei assegnato) originato dalla denuncia per falsa testimonianza (che sarebbe consistita nel riferire il teste, contrariamente al vero, la natura edificabile d’un terreno) presentata da Carlino Paulucci nei confronti di Cr.Um..

2. In particolare, dopo aver iscritto a modello 21 il nominativo del denunciato anche per i reati di cui all’art. 323 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, la Dott.ssa C., dal 26.11.05 (data in cui aveva ottenuto l’esito delle indagini da lei disposte) al 23.4.08 e al 6.5.08 (date, rispettivamente, di iscrizione anche di F.M. e P.A. per i suddetti reati e di loro interrogatorio) al 18.3.10 (data dell’avviso di conclusione delle indagini) non aveva svolto altre attività.

3. Tale ritardo aveva provocato la prescrizione dei reati, con ravvisato danno ingiusto a carico del denunciante e indebito vantaggio per gli imputati.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre la Dott.ssa C. affidandosi ad un unico articolato motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, vuoi perchè quello in oggetto è un illecito di evento e non di mero pericolo (e nel caso di specie non vi è stato danno alcuno o indebito vantaggio), vuoi perchè il ritardo è derivato dall’ingente carico di lavoro e comunque ha costituito un episodio isolato nella vita professionale del magistrato. In particolare, prosegue la ricorrente, l’ingente carico di lavoro è dimostrato dalle statistiche comparate, dallo svolgimento, per un anno e mezzo circa, anche delle funzioni di Procuratore della Repubblica, dai continui trasferimenti di colleghi e dalle numerose assegnazioni conseguenti ai trasferimenti medesimi. Quanto al danno per il denunciante – prosegue il ricorso – la prescrizione dei reati non preclude l’azione risarcitoria in sede civile; nè la sentenza ha chiarito quale sarebbe stato l’indebito vantaggio per gli imputati. Infine, conclude l’atto di impugnazione, la sentenza non ha considerato che l’illecito ravvisato presuppone che il danno sia conseguenza diretta voluta o almeno prevista dal soggetto agente.

2. Il ricorso è infondato.

In ordine alla contestata violazione dei doveri di diligenza e laboriosità il ricorso si colloca, ad onta del richiamo normativo in esso contenuto, all’esterno dell’area di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, poichè sostanzialmente sollecita, scivolando sul piano del merito, un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto che hanno cagionato il ritardo nell’esercizio dell’azione penale, per come accertate all’esito del giudizio disciplinare.

In breve, l’esame delle suddette doglianze difensive presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione del quadro probatorio, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ossia nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria del giudizio disciplinare.

Il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali desumibili dalla mera lettura della motivazione della pronuncia impugnata, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di apprezzamenti alternativi rispetto a quelli effettuati in sentenza.

Nè giova alla ricorrente il richiamo di precedenti sentenze della Sezione disciplinare del C.S.M. pervenute ad una pronuncia di proscioglimento malgrado la maggior gravità degli addebiti contestati: ciò può soltanto servire a sostenere ipotetiche eventuali disparità di trattamento, che – ove mai, in astratta ipotesi, davvero esistenti – ad ogni modo esulerebbero dal novero dei motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, compreso quello di cui alla lett. e), poichè i vizi in esso previsti sono sempre interni al provvedimento impugnato (cfr., ex aliis, Cass. pen. n. 4875,del 19.12.12, dep. 31.1.13; Cass. pen. n. 1629 del 9.4.97, dep. 20.6.97).

Nè sono conferenti i richiami alle sentenze di questa Corte che statuiscono la potenziale rilevanza, a fini di esclusione della responsabilità disciplinare in materia di ritardi, di evenienze eccezionali e/o straordinarie, come la particolare situazione di lavoro del magistrato (per qualità e quantità degli affari assegnatigli) e l’organizzazione dell’ufficio.

Si tratta di circostanze di fatto già valutate dalla sentenza impugnata, con apprezzamenti di merito non surrogabili in sede di legittimità, così come non lo sono quelli inerenti alla ritenuta inapplicabilità – nel caso di specie – della causa di non punibilità di cui al cit. D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, per l’invocata scarsa rilevanza dell’illecito disciplinare.

A tale riguardo va aggiunto che questa Corte ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. Sez. U. 13.12.10, n. 25091) che la norma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3-bis, aggiunta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, introduce nella materia disciplinare riguardante i magistrati il principio di offensività proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto e da effettuarsi ex post; si tratta d’un bene giuridico unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare, identificabile – secondo quanto emerge dal cit. D.Lgs. n. 109, art. 3, lett. h) e art. 4, lett. d) – con la compromissione dell’immagine del magistrato.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 3-bis cit., la condotta disciplinare irrilevante si identifica, una volta accertato il concreto realizzarsi della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato, il che nel caso di specie è stato motivatamente escluso dalla sentenza impugnata.

Quanto alla ritenuta integrazione della fattispecie in oggetto, si tenga presente che per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), configura un illecito di evento (e non di mera condotta) per il quale, non diversamente da quanto si verifica nell’ambito del diritto penale, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige anche il verificarsi d’un concreto accadimento quale conseguenza diretta, voluta od anche soltanto prevista dall’agente, dell’azione o dell’omissione vietate.

In breve, ai fini dell’integrazione dell’illecito contestato è necessario che la condotta non si esaurisca nella violazione dei doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, ma che arrechi anche un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti (cfr. Cass. S.U. n. 26548/13; Cass. S.U. 15.2.2011 n. 3669).

La sentenza impugnata ha, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, affermato che il danno ingiusto per la parte civile è derivato dal non avere potuto quest’ultima ottenere il risarcimento in sede penale, vedendosi costretta ad intraprendere il percorso dell’azione in sede civile (il che, sommandosi al tempo già vanamente trascorso nelle more del procedimento penale, dilata l’orizzonte temporale in cui si collocherà la pronuncia sulla domanda risarcitoria) e che l’indebito vantaggio (per gli imputati) è consistito nel proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Da ultimo, risulta del pari non suscettibile di accoglimento la doglianza relativa all’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che per quello di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), basta la mera colpa e che è innegabile, che un magistrato ben possa prevedere le conseguenze dannose (per la parte civile) della prescrizione del reato intervenuta ancor prima che si pervenga ad una pronuncia di primo grado (come verificatosi nel caso di specie).

3. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

PQM

rigetta il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA