Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10792 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 04/05/2010), n.10792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5930-2009 proposto da:
BENNET SPA, in persona del consigliere delegato legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II
80, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MORO CLAUDIO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
ESATRI SPA;
– intimata –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI
ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4/2009 del TRIBUNALE di BIELLA del 23/01/09,
depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Il Tribunale di Biella ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nella opposizione a cartella esattoriale promossa dalla Bennet s.p.a. nei confronti dell’Inps. Ha infatti ritenuto competente il Tribunale di Como in relazione alla circostanza che con autorizzazione del gennaio 2001 l’Inps aveva disposto l’accentramento del versamento dei contributi presso gli uffici dell’istituto in (OMISSIS).
La Bennet s.p.a. propone regolamento di competenza. L’Inps ha depositato procura difensiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la mancata formulazione di quesiti di diritto a norma dell’art. 366-bis c.p.c., in applicazione del seguente principio: “Il ricorso per regolamento di competenza deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile nella specie), l’indicazione del quesito di diritto; infatti, non solo al regolamento di competenza si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali sul ricorso per cassazione, ma l’art. 380 ter cod. proc. civ., sul procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all’art. 375 cod. proc. civ. che, a sua volta, espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.” (Cass. 4071/2007, 6278/2007, 15108/2007, 15584/200, e, sulla base di un’approfondita disamina Cass. n. 17536/2008; cfr. anche Cass. S.U. 7258/2007).
Nulla per le spese stante il mancato concreto svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010