Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10791 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10791 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 23474-2009 proposto da:
GEIS GESTIONE ISTITUTI SCOLASTICI SRL in persona del
suo Amministratore Unico, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALENTI GIULIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato AVANZATO VINCENZO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 08/05/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CANICATTI’;

intimato

di PALERMO, depositata il 22/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 70/2008 della COMM.TRIB.REG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso proposto dalla GEIS (Gestione Istituti scolastici) srl
avverso l’avviso di recupero del credito di imposta ex art. 8 L. 388/2000 di euro 4372,50, derivante
dagli investimenti effettuati negli anni 2001 e 2002 ed indebitamente utilizzato (per euro 197,13 per
l’anno di imposta 2001 e per euro 4.175,37 per l’anno di imposta 2002) in eccedenza rispetto a

Con sentenza depositata il 22-7-2008 la CTR di Palermo ha rigettato l’appello; in particolare la
CTR, precisato che il credito non era stato messo in dubbio nella sua esistenza e nel suo ammontare
e che alla società era stato solo contestato di avere utilizzato detto credito con riguardo al periodo di
tempo corrispondente al suo bilancio (1-9-2001/31-8-2002) anziché scinderlo con riferimento ai due
distinti periodi di imposta corrispondenti agli anni solari 2001 e 2002, ha ritenuto che, in base
all’espresso disposto dell’art. 8, il credito d’imposta andava determinato “con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta”, senza alcuna deroga per i contribuenti che,
come la GEIS, avevano, in base al proprio statuto, una gestione finanziaria non coincidente con
l’anno di imposta e quindi con l’anno solare.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società, affidato ad unico motivo; ha
resistito l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 L. 388/2000 e dell’art. 90, comma 2, DPR 917/86 (ora 76), ha rilevato che il “periodo
d’imposta” al quale si riferisce l’art. 8 L. 388/2000 non può che essere quello di cui all’art. 90 T.U.
917/86, e cioè quello costituito “dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente,
determinato dalla legge o dall’atto costitutivo”, e che, come precisato dallo stesso art. 90, solo “se la
natura dell’esercizio o della gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo o è
determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare”.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 8 L. 388/2000 “Il credito d’imposta e’ determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi”.

quello spettante.

Il rinvio al “periodo d’imposta”, contenuto nel su riportato articolo, può essere inteso con riguardo
all’anno solare solo nel caso in cui la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata
dalla legge o dall’atto costitutivo; nell’ipotesi in cui, invece, la legge o l’atto costitutivo individua
un esercizio o periodo di gestione diverso, è a quest’ultimo che deve farsi riferimento.
Tanto, invero, discende inequivocabilmente sia dal richiamo, contenuto nell’art. 8, alla
“dichiarazione dei redditi” (in funzione del periodo d’imposta) sia soprattutto dal chiaro disposto

dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto
costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o
dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito
dall’anno solare”(in senso conforme, v. Cass. 12611 del 2006, secondo cui “in tema di imposta sul
reddito delle persone giuridiche, l’art. 90 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponendo che il
periodo d’imposta è costituito dall’esercizio della società e coincide con l’anno solare soltanto se la
durata dell’esercizio non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo o è determinata in due o più
anni, non esclude che la durata dell’esercizio sociale (e di conseguenza il periodo d’imposta) possa
essere determinata dall’atto costitutivo in misura non coincidente con l’anno solare, ed anche in
misura superiore a dodici mesi”).
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, erroneamente la CTR ha ritenuto che il credito di imposta in
questione andava determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun anno solare
(2001 e 2002), quando, invece, stante la (pacifica) diversa determinazione del periodo d’imposta
contenuta nello statuto della società, il credito in esame poteva, in applicazione del principio di cui
sopra, essere legittimamente utilizzato con riguardo al periodo di tempo corrispondente al bilancio
(1-9-2001/31-8-2002) della società.
In conclusione, quindi, va accolto il ricorso e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, attesa la pacifica
esistenza ed ammontare del credito d’imposta in questione), va accolto il ricorso introduttivo
proposto dal contribuente.
In considerazione delle alterne vicende processuali, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di merito; le spese concernenti ilresente
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

dell’art. 90 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “il periodo di imposta è costituito

SENTE D.\ flTT AZIONE
Al SENsi
N. 131 TA13.
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La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di
merito; condanna l’Agenzia al pagamento dei compensi di lite relative al presente giudizio, che si
liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
il 28-3-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
Il Presidente
dott. Aurelio qappabianca

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