Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10791 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 04/05/2010), n.10791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4266-2009 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 46 – Palazzo 4^ – Scala B, presso lo studio dell’avvocato

GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato STANZIOLA

NADIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

5.2.08, depositata il 8/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

La Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava il diritto di G.G. alla rivalutazione con il coefficiente 1,5, per esposizione all’amianto, del periodo contributivo dall’1.8.1974 all’11.6.1985. Rilevava che in primo grado era stato trascurato che per il periodo dall’1.8.1974 al 17.8.1975 vi era la certificazione Inail e che per un ulteriore periodo doveva essere valorizzato, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, l’atto di indirizzo del Ministero del lavoro in data 8.3.2001, relativo ad alcune tipologie di lavori svolti presso numerose centrali termoelettriche dell’Enel, tra cui quella di (OMISSIS) presso cui aveva lavorato il G. dall’aprile 1974. Specificamente, rilevava che il lavoratore dal 18.8.1975 aveva prestato servizio presso la Sezione Esercizio, quale operaio meccanico qualificato addetto ai nastri trasportatori fino al 7.10.1977 e come addetto agli impianti (aiuto operatore di giro) fino all’11.6.1985. Successivamente, come analogamente risultava dal curriculum, egli era stato adibito per due anni agli impianti termici come operaio ausiliario e poi per 20 giorni come operaio (OMISSIS) senza alcuna specificazione, per poi essere trasferito ad altra sede dal 6.7.1987, Per questi periodi non poteva ritenersi utile la richiesta prova testimoniale, stante la sua genericità.

Il G. propone ricorso per cassazione, a cui l’Inps resiste con controricorso. Memoria del ricorrente (con cui lo stesso prende atto della relazione ex art. 380 bis c.p.c. e deduce che la proposizione del ricorso gli era apparsa una “scelta necessitata”.

Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c., art. 430 c.p.c., comma 7, censura la mancata ammissione della prova testimoniale. Si sostiene che il relativo capitolo non poteva ritenersi indeterminato o vago, poichè erano indicate con precisione le mansioni e le qualifiche espletate dal ricorrente e le attività che avevano comportato maggiore contatto con l’amianto.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si lamenta che sia stato omesso l’esame del periodo aprile-luglio 1974, durante il quale il ricorrente, presso la centrale elettrica di (OMISSIS) aveva espletato mansioni di operaio addetto ai lavori di squadra, nonchè l’esclusione dal computo del periodo 12-6-1985-5.7.1987 per asserita genericità della chiesta prova testimoniale. Si deduce che, essendo comprovata l’adibizione durante tali periodi alla suindicata centrale elettrica così ricca di amianto, avrebbe dovuto essere ammessa la richiesta c.t.u., non svolta in primo grado, ai fini della verifica della sussistenza o meno di una esposizione significativa all’amianto anche per tali periodi.

Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato. Quanto al primo motivo può considerarsi determinante la carenza consistente nella mancata adeguata specificazione dell’effettivo contenuto e tenore del capitolo di prova testimoniale, di cui, si censura la mancata ammissione. Riguardo al secondo motivo deve rilevarsi, anche in correlazione con il rigetto del primo motivo, che non appare evidenziato un quadro probatorio che avrebbe reso logica l’ammissione di una c.t.u. per un più puntuale riscontro e valutazione di una situazione di fatto caratterizzata da un’esposizione all’amianto di possibile rilevanza ai fini di causa.

Può essere opportuno rilevare che appare formato il giudicato riguardo alla comprensione nel periodo da rivalutare anche di quello che secondo il ricorrente riguarderebbe il servizio militare (di cui teme la necessaria esclusione con conseguente mancato superamento del periodo minimo decennale). Peraltro il ricorrente non ha interesse a dedurre l’eventuale erroneità della pronuncia sul punto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese vengono regolate secondo il criterio della soccombenza non risultando applicabile l’irripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c. (ricorso introduttivo dell’agosto 2004).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Inps le spese in Euro 30,00 oltre Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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