Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1079 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1079 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Appello – Omesso
deposito sentenza
appellata.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
in persona del
AGENZIA DELLE ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PUCCI GIOVANNI BATTISTA residente a Cirò Marina,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.443/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro – Sezione n. 08, in data
03.06.2010, depositata il 05 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
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Data pubblicazione: 20/01/2014
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23916/2011 è stata
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.443/08/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro,
Sezione n.08, il 03.06.2010 e DEPOSITATA il 05.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto gli appelli,
proposti dal contribuente e dall’Agenzia,
dichiarandoli, rispettivamente, inammissibile ed
improcedibile, e confermato la decisione di primo
grado, che aveva, parzialmente, accolto l’originario
ricorso, riducendo il reddito accertato.
La questione di che trattasi, riguarda un accertamento
di maggior reddito, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per
l’anno 2001, effettuato induttivamente, con il quale
sono stati recuperati a tassazione costi indeducibili e
calcolato sulla merce venduta un ricarico maggiore di
quello dichiarato, sulla base della media ponderata.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
per violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54
del D.Lgs n.546/1992.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La decisione in questa sede impugnata, per un
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
verso, ha dichiarato inammissibile l’appello principale
del contribuente, in quanto non depositato in
cancelleria entro il termine di trenta giorni dalla
notifica, e sotto altro profilo, ha dichiarato
Entrate, per la mancata produzione della sentenza
appellata.
5 – La questione posta dal ricorso va esaminata e
decisa, avendo riguardo al principio desumibile da
pregresse pronunce della Corte di Cassazione, secondo
cui “Il giudice di appello che, al momento della
decisione, verifichi che la parte appellante non ha
depositato la sentenza impugnata e che la stessa non
e’ comunque presente tra gli atti di causa, e’ tenuto,
ai sensi dell’art. 347, secondo comma, cod. proc.
civ., a dichiarare l’improcedibilita’
non
potendo
ovviare
all’impedimento
dell’appello,
riscontrato
rimettendo la causa sul ruolo con invito alla
parte interessata a provvedere al deposito” (Cass.
n.15303/2006, n.13539/2000).
La decisione di appello appare in linea con il
trascritto principio, tenuto, peraltro, conto del fatto
che, nel caso, il Giudice di merito ha ritenuto che
l’esame della sentenza appellata era “indispensabile ai
fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame e
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improcedibile l’impugnazione incidentale dell’Agenzia
delle statuizioni contestate”.
6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso dell’Agenzia Entrate e
gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Presidente
di Consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta