Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1079 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1079 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 13133-2016 proposto da:
BRANCACCIO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEL CASALE SOLARI n. 119, presso lo studio dell’avvocato LUCA
CESARETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO
ERRAN’I”E;

– ricorrente contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RONL-k, LiG: ‘
FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO
MORRICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 1276/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 04/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 4 febbraio 2016, la Corte di Appello di Reggio
Calabria, in riforma della decisione del ‘fribunale in sede, rigettava la
domanda proposta da Ciro Brancaccio nei confronti di Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. ( d’ora in avanti RH) ed intesa alla
declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 21
giugno 2010 con conseguente condanna della società convenuta alla
reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni
maturate dal licenziamento alla reintegra, al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e, comunque, al risarcimento del danno
nella misura di cinque mensilità;
che a fondamento del licenziamento per giusta causa intimato era
posto l’addebito al lavoratore di essersi appropriato del denaro
corrisposto dagli utenti del servizio di traghettamento all’atto
dell’acquisto dei titoli di viaggio presso Villa San Giovanni con
successivo abusivo annullamento dei titoli medesimi al fine di
precludere agli organi di vigilanza di avere evidenza delle somme
incassate ammontanti a complessivi curo 1.940,05;
che ad avviso della Corte — per quello che ancora rileva in questa sede era rimasto inequivocabilmente provato che in almeno 19 occasioni
l’utilizzazione di biglietti che figuravano tra quelli annullati e che
avrebbero dovuto rimanere conservati presso la biglietteria in seguito
alla restituzione da parte dei clienti e al rimborso dei medesimi
dell’importo corrisposto riguardò biglietti emessi dalla postazione cui
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RILEVATO

era addetto il Brancaccio e ciò in quanto le risultanze di causa
autorizzavano ad attribuire a lui stesso personalmente la relativa
operazione non avendo l’appellato dimostrato che ciò avesse fatto il
collega di volta in volta addetto allo stesso turno presso altra
postazione funzionante a Villa San Giovanni;

affidato a due motivi cui RFI resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che RH ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. ;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt.
2119, 2697, 2729, 1175 , 1375 cod. civ. e delle norme contrattuali in
tema di licenziamento vigenti all’epoca dei fatti, nonché di ogni norma
e principio in tema di onere probatorio, anche in relazione all’art. 115
cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n 3, cod. proc. civ.) per essersi
la Corte di Appello discostata dalla decisione del primo giudice – che
aveva ritenuto non provata in modo pieno la sussistenza del condotta
addebitata al lavoratore – sulla scorta di una ricostruzione del fatto
fondata su una analisi incompleta e superficiale del materiale
probatorio trascurando elementi indiziati che, invece, erano stati
correttamente valorizzati dal Tribunale; in particolare, si assume che il
giudice del gravame non aveva tenuto conto delle motivazioni per le
quali era stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria
l’archiviazione del procedimento penale iniziato nei confronti del
Brancaccio ( e di altri dipendenti di RH) ed aveva violato il principio
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che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Brancaccio

secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova della
ricorrenza della giusta- causa della licenziamento ovvero la prova
completa di tutti gli elementi della fattispecie non essendo previsto nel
nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su
prove indiziarie non adeguatamente verificate;

per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) per non avere
la Corte di merito considerato il fatto — accertato in modo in equivoco
nel corso delle indagini penali – che tutti gli annullamenti contestati al
Brancaccio ( ed anche ad altri lavoratori indagati) erano avvenuti
quando tali lavoratori si trovavano in turno con altri due colleghi ( il
Musicò o la Ciliberti) ai quali erano stati computati il maggior numero
di annullamenti ( secondo il GIP: << da un riscontro incrociato tra biglietti illecitamente annullati ( per i quali cioè, si ripete, non è stato trattenuto il tagliando) e gli abbinali-lenti dei diversi turni di servizio é emerso in modo in equivoco che tutte le irregolarità contestat agli indagati ...Brancaccio... sono avvenute nel corso del turno effettuato (molto spesso in orario notturno) in coppia con Musicò Raffaele e Ciliberti Caterina, vale a dire proprio i soggetti cui si addebita il maggior numero di annullamenti irregolari( n. 631 per il Musicò e n. 124 la Ciliberti)....Appare pertanto estremamente veroimile che il Musicò e la Ciliberti abbiano approfittato della momentanea assenza del compagno di turno per accedere alla sua postazione di servizio e portare a termine, a sua insaputa, altri illeciti annullamenti>>);
che il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile: è
infondato nella parte in cui lamenta l’errata applicazione dei principi in
tema di onere della prova in quanto la Corte di appello ha osservato,
correttamente, che l’addebito mosso al Brancaccio è fondato sul
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– con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo

rilevamento oggettivo che almeno 19 operazioni di emissioni di
biglietti e loro successivo annullamento erano state effettuate dalla
postazione cui era addetto il predetto e durante il suo turno e che, a
fronte di tale fatto, dalle risultanze istruttorie non poteva ritenersi che
tali operazioni fossero state compiute dal collega di volta in volta

postazione; quanto alle altre argomentazioni contenute nel motivo le
stesse finiscono per sollecitare una rivisitazione del merito della
controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più
occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la
valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie
risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il
quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n.
12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, del pari inammissibile è il secondo motivo perché, come il
primo, sollecita una nuova non consentita valutazione del merito;
peraltro, l’impugnata sentenza dà ampiamente conto delle ragioni per
le quali ha ritenuto — discostandosi dalla valutazione delle risultanze
istruttorie operata dal Tribunale anche alla luce della prova
testimoniale espletata in appello – che l’utilizzazione della postazione
di un dipendente da parte di altri colleghi era una mera ipotesi non
dimostrata;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
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addetto insieme al Brancaccio allo stesso turno ma presso altra

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e
vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto

stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, curo 3.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Presidente

dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di

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