Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10789 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 12/05/2016, dep.03/05/2017),  n. 10789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27124-2014 proposto da:

MERIDIANA S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Delegato, MERIDIANA FLY S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE RAPONE, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO PULSONI giuste procure speciali a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.E., (FRRLBT70A59H501C), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati LUIGI PAU, SERGIO NATALE, EDOARDO GALLEANO, VINCENZO

DE MICHELE, ALESSANDRO MELONI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

16/4/2014, depositata il 9/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato RAFFAELLA RAPONE, difensore delle ricorrenti che fa

presente che vi è cessazione della materia del contendere

presentata dalle parti direttamente;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MELONI difensore della controricorrente

che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e condanna alle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione arti. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“La Corte di appello di Sassari, decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento della domanda proposta da F.E. nei confronti di Meridiana S.p.A. e di Meridiana Fly S.p.A. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto a tempo indeterminato dal 28/10/1992 e condannava Meridiana Fly S.p.A. al pagamento di una indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 corrispondente al valore di Euro 3.927,65 delle azioni della società cedute gratuitamente agli assistenti di volo nell’anno 1999 ed all’importo delle differenze retributive connesse all’anzianità di servizio maturata dalla lavoratrice fino all’assunzione a tempo indeterminato in data 19/6/2002 in base al lavoro effettivo prestato, con rivalutazione monetaria ed interessi legali; dichiarava, inoltre, che la lavoratrice da tale data aveva diritto alla retribuzione contrattuale in base all’anzianità di servizio maturata.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso Meridiana Fly S.p.A. e Meridiana S.p.A. affidato ad un motivo.

F.E. resiste con controricorso.

E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 12 ottobre 2015 in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Meridiana Fly S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto) un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione relativa a tutti gli aspetti giuridici afferenti il rapporto di lavoro intercorso tra F.E. e Meridiana Fly S.p.A. (e prima con Meridiana S.p.A., oggi Alisarda S.p.A.) e dichiarando di aver inteso chiudere – e comunque di aver voluto evitare la insorgenza in futuro – ogni e qualunque controversia relativa all’intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione, con riferimento a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, contratti e accordi sia collettivi che individuali; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia.

Va anche evidenziato che, pur se la conciliazione in sede sindacale è intervenuta tra (la sola) Meridiana Fly S.p.A. ed F.E., ha chiesto di avvalersi della stessa, ai fini delle conseguenze processuali ricollegabili all’intervenuta definizione di tutti gli aspetti giuridici afferenti il rapporto di lavoro in questione, anche la ricorrente Meridiana S.p.A. (oggi Alisarda S.p.A.) – si veda la nota di deposito ed istanza del 18/1/2016 -. Inoltre risulta dal contenuto del verbale di conciliazione ed in particolare dal riferimento al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società dall’1/6/2003 (allorchè, dopo una serie di contratti a termine, la F. era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da Meridiana S.p.A., cui era in seguito succeduta, nella titolarità del rapporto, Meridiana Fly S.p.A.) e dall’espressa dichiarazione di rinuncia della lavoratrice ad ogni diritto, ragione e/o pretesa relativamente al rapporto di lavoro intercorsi, nonchè ad ogni incarico ricoperto o carica ricoperta, anche presso società collegate e/o controllate, in dipendenza o in connessione con il rapporto di lavoro predetto con contestuale dichiarazione di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo – che si è trattato di una definizione globale della controversia.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione va dichiarata cessata la materia del contendere.

5 – Le sopraggiunte intese tra le parti e l’intervenuta risoluzione transattiva di ogni aspetto della vicenda, costituiscono giusto motivo per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

6 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio 2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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