Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10788 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. I, 16/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di

Colloredo 46/48, presso l’avv. DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta

e difende per procura in atti,

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna in data 26

gennaio 2009, nella causa iscritta al n. 457/2008 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. Z.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Bologna in data 26 gennaio 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, con il quale la Corte, nel condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di Euro 5.000,00 a titolo di equo indennizzo per il superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio introdotto davanti al TAR del Lazio, ha compensato interamente le spese processuali, in considerazione della mancata opposizione del Ministero all’accoglimento della domanda in punto di an;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione di legge censura il decreto impugnato nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali, deducendo che la non contestazione del diritto da parte della Pubblica Amministrazione intimata non può giustificare la compensazione delle spese processuali;

3. la censura appare manifestamente fondata, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542;

2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione; che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352);

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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