Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10788 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3710-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’Avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMILIANO BRAVIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il

20/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che F.A., imputata in un processo penale, ha proposto opposizione avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale monocratico di Pescara in data 28 settembre 2015, avendo l’istante dichiarato un reddito pari a zero, ritenendo quel decidente siffatta dichiarazione non credibile anche in considerazione delle pregresse condanne dell’imputata per reati contro il patrimonio;

che il Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 20 gennaio 2016, ha rigettato l’opposizione;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 febbraio 2016, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che il ricorso attiene alla mancata ammissione di un’imputata in un processo penale al patrocinio a spese dello Stato;

che – diversamente dalla materia concernente la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, per la quale sussiste la competenza delle sezioni civili di questa Corte, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale – la controversia relativa alla mancata ammissione dell’imputato nel procedimento penale al patrocinio a spese dello Stato rientra, ad avviso del Collegio, nella competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 24 marzo 2011, n. 6840; Cass. pen., Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6655);

che pertanto, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

PQM

rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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