Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10787 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. I, 16/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 16/05/2011), n.10787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.R.A.M., R.L. e M.L.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avv.

ABBATE Ferdinando Emilio, che le rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 3204, in

data 28 aprile 2008, nella causa iscritta al n. 55365/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

dicembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito per le ricorrenti l’avv. Ranieri Roda, per delega, che si è

riportato al ricorso;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata all’avvocato delle ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. L.R.A.M., R.L. e M.L. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 28 aprile 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, riguardante un giudizio promosso davanti al Tar Lazio con ricorso del gennaio 1995, definito in primo grado con sentenza dell’11 novembre 1998 e in appello, in seguito a gravame proposto il 25 gennaio 1999, con sentenza del 6 febbraio 2006, per una durata complessiva di undici anni;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il primo motivo del ricorso principale appare manifestamente fondato, in quanto, tenuto conto che dai parametri cronologici elaborati dalla Corte europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) – è possibile discostarsi soltanto in misura ragionevole e sempre che la relativa decisione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass. 2005/18686; 2006/9411), non può ritenersi conforme ai richiamati parametri della Corte europea – dai quali anzi si discosta e secondo criteri di irragionevolezza – la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale, di stabilire in quattro anni il periodo di durata ragionevole del giudizio di primo grado e di fissare la durata non ragionevole del complessivo giudizio nella misura di cinque anni;

3. anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nella misura di euro 500,00 per ogni anno di durata non ragionevole è irragionevolmente inferiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

4. appaiono assorbite le censure in ordine alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento degli altri motivi;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meritino accoglimento il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in particolare, determinata in cinque anni la complessiva durata ragionevole dell’intero giudizio presupposto alla stregua dai parametri cronologici elaborati dalla Corte europea, la durata non ragionevole va stabilita in sei anni;

che in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

che nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare la modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio ed il conseguente limitato patema d’animo che la vicenda può aver cagionato alle ricorrenti, alle medesime va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.000,00 ciascuna, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

considerato altresì che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti della somma di Euro 6.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il la Presidenza soccombente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.450,00, di cui Euro 800,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori delle ricorrenti, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari e, per il giudizio di cassazione, in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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