Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10786 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.03/05/2017), n. 10786
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13045-2016 proposto da:
COMUNE DI BUONALBERGO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CREMERA 11, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO PROZZO;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SOC COOP ARL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MAGGIORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1936/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– il Comune di Buonalbergo ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a dichiarare risolto per inadempimento della cessionaria il contratto del (OMISSIS) col quale il detto Comune ebbe a cedere alla società (OMISSIS) soc. coop. a r.l. un terreno con l’obbligo di realizzare e mettere in opera un opificio industriale per la lavorazione del tabacco (contratto sottoposto alla condizione risolutiva della cessazione dell’attività per qualsiasi causa, anche se dovuta a fallimento), condannando il Fallimento della (OMISSIS) alla restituzione dell’immobile e il Comune al pagamento della somma di Euro 127.562,92 comprensiva del valore dell’opificio realizzato e della somma incassata a titolo di prezzo;
– la curatela del Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio, anche avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017