Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10785 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Sant’Oreste, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Farnese n. 7, presso lo studio

dell’avv. Berliri Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 320/2007/01 depositata il 17/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso aderendo alla

relazione;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversta promossa dal Comune di Sant’Oreste contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 229/48/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione registro.

Il ricorso proposto dal contribuente si articola in tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso proposto dal Comune di Sant’Oreste ed il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e L. n. 448 del 2001, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe negato che il Comune, in quanto soggetto alienante, potesse fruire del regime fiscale previsto dall’art. 33 cit.. La spettanza dei benefici al Comune sarebbe stata riconosciuta con altra sentenza della CTP di Roma (n. 160/21/06, depositata il 5/6/2006) passata in giudicato.

Infondata è la censura in ordine alla rilevanza della sentenza della CTP di Roma non costituendo prova del giudicato la semplice attestazione, da parte della Cancelleria della CTP, della mancata richiesta di copia della sentenza da parte della CTR..

Fondata è la censura circa la legittimazione a fruire del regime agevolativo.

Il comma dell’art. 33 cit. recita: I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Conforme alla interpretazione letterale della norma, la cui ratio è stata da questa Corte ravvisata nell’agevolare l’attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati, diminuendo per l’acquirente edificatore il primo costo dell’edificazione connesso all’acquisto dell’area (sent. 7438 del 27/03/2009), è il riconoscere anche all’alienante la legittimazione alla richiesta di tassazione agevolata, nel concorso dei requisiti di cui all’art. 33 cit..

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 44 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è inammissibile in quanto la presenza di vincoli ed oneri accessori imposti sul bene e tali da incidere sul valore di mercato, sulla base degli atti prodotti, non risulta dedotta in primo grado.

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione in ordine alla rispondenza del valore indicato nell’atto di compravendita e quello di comune commercio. La CTR non avrebbe omesso la motivazione in ordine agli elementi di fatto che limitano il valore del terreno, quando tali elementi avevano costituito “autonomo motivo di appello”.

La censura è inammissibile stante la mancata trascrizione dei motivi di appello; in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal ricorrente nella propria memoria.

Alla declaratoria di inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso principale consegue la inammissibilità del ricorso incidentale condizionato relativo al mancato rilievo, da parte della CTR, della novità del motivo di appello relativo al valore venale del bene.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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