Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10785 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.03/05/2017), n. 10785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12302-2016 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata
e difesa dall’avvocato DOMENICO VISONE;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE, 33,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUIGI IOVINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 783/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– M.R. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, ebbe a rigettare la domanda con la quale ella aveva chiesto, nei confronti della sorella M.A., l’accertamento che la convenuta non aveva diritto di accesso attraverso il cortile annesso ai vani di sua proprietà, essendo il cortile di esclusiva proprietà di essa attrice (secondo la Corte di merito l’attrice non avrebbe fornito la prova di essere proprietaria esclusiva, e non semplice comproprietaria con la convenuta, del cortile de quo);
– M.A. ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio, anche avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene non sussistente l’evidenza decisoria.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017