Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10784 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.R., V.F., V.C., V.

A. e F.G., in qualità di eredi di V.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 178/39/08, depositata il 7 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 178/39/08, depositata il 7 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA emesso nei confronti di V.A. per l’anno 1996.

Gli intimati, eredi di V.A., non si sono costituiti.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza impugnata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, appare manifestamente fondato, in quanto la “motivazione” della sentenza si risolve in apodittiche e generiche affermazioni e in una acritica adesione alla sentenza di primo grado.

Pertanto si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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