Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10784 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9843/2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato DINO DEI ROSSI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, FRANCESCA

FERRAZZOLI, GIUSEPPINA GIANNICO e SEBASTIANO CARUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8578/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2013, R.G.N. 1907/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 16-23 ottobre 2013 n. 8578 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da M.A., dipendente INPS con profilo di professionista-attuarlo, per l’accertamento del proprio diritto al conferimento di uno dei due incarichi di “coordinatore centrale” vacanti per cessazione dal servizio dei titolari.

2. La Corte territoriale premetteva che il M. aveva partecipato alla selezione indetta dall’INPS con messaggio del direttore generale n. 582/2006 che richiamava, quanto ai criteri ed alle modalità della procedura, l’allegato 1 alla Delib. Consiglio Amministrazione 2 giugno 1998, n. 634. Tale allegato prevedeva, al punto 14, che in caso di rinuncia, decadenza o annullamento del conferimento degli incarichi di coordinamento il direttore generale attribuisse altrettanti incarichi secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.

3. La clausola richiamava, tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale, specifiche fattispecie di vacanza dell’incarico in epoca successiva alla conclusione della procedura selettiva; tale esegesi era confermata dal fatto che in nessuna parte della Delib. si faceva riferimento alla perdurante validità della graduatoria che, tra l’altro, non avrebbe avuto ragione di essere in un sistema che prevedeva la indizione annuale delle selezioni, sulla base delle disponibilità esistenti al 1 gennaio di ogni anno.

4. Ulteriore argomento a sostegno di tale conclusione si traeva dalla comparazione con la successiva Det. n. 57 del 2008, che aveva modificato i criteri per il conferimento degli incarichi di coordinamento, prevedendo: la cadenza quadriennale delle selezioni, la perdurante efficacia della graduatoria nell’arco temporale tra le due procedure e la sua utilizzazione nel caso in cui si rendessero disponibili, a qualsiasi titolo, incarichi di coordinamento.

5. Diversa era l’ipotesi, di cui al punto 3 della Delib. n. 634 del 1998, di assegnazione di incarichi meramente provvisori in caso di vacanza, peraltro in via facoltativa.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.A., articolato in unico motivo, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dei punti 2 e 3 e dell’allegato 1, punto 14, comma 2, della Delib. INPS 2 giugno 1998, n. 634.

2. Ha censurato la interpretazione della Delib. dell’INPS posta a fondamento della decisione impugnata, assumendo che a tenore della medesima gli incarichi di coordinamento centrale messi a concorso (11 incarichi) e resisi vacanti dopo la assegnazione avrebbero dovuto essere coperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

3. Ha dedotto che in tale contesto “regolamentare” la clausola aggiuntiva contenuta nell’allegato 1 punto 14 disponeva lo scorrimento della graduatoria “anche” nei casi di rinunzia, decadenza e annullamento del conferimento dell’incarico di coordinamento.

4. Ha altresì sottoposto a critica le ulteriori argomentazioni esposte dalla Corte territoriale a sostegno della interpretazione accolta in sentenza, assumendo la mancata considerazione dei punti 1 e 2 dell’allegato 1 alla Delib. dell’INPS nonchè la impossibilità di trarre argomenti dalla successiva Delib. n. 57 del 2008 (che peraltro non aveva mai trovato applicazione), che, comunque, ben avrebbe potuto codificare un principio già esistente.

5. Il ricorso è inammissibile. Esso devolve in via diretta a questa Corte la interpretazione di una Delib. dell’INPS costituente atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro mentre la interpretazione diretta di questa Corte, in funzione nomofilattica, ha ad oggetto esclusivamente le norme giuridiche nonchè i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

6. Rispetto alla interpretazione di un atto negoziale del datore di lavoro, quale è la Delib. n. 634 del 1998, la parte ricorrente può dedurre in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. – applicabili agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c. – ovvero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto discussione tra le parti.

7. Il ricorso non contiene alcuna censura qualificabile in tali sensi.

8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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