Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10783 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 228/2014 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BERTUGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 546/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/06/2013, R.G.N. 503/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 21 giugno 2013 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale n. 3009/2009, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta da P.E. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi: MEF) e conferma, per il resto, la suindicata sentenza appellata;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il P. ha convenuto in giudizio il MEF e l’Agenzia del Demanio per ottenerne il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del ritardo con il quale aveva ottenuto il conferimento definitivo dell’incarico dirigenziale (effettuato in data 23 novembre 2006) per il quale aveva partecipato al concorso bandito con decreto del Direttore Generale degli Affari generali e del Personale del MEF, in data 2 luglio 1997;

b) il ricorrente ha rilevato che, pur avendo diritto quale vincitore del concorso di rientrare subito fra i 163 vincitori, i quali sono stati assegnati ai rispettivi uffici dirigenziali a partire dal 25 marzo 2002, essendo stato ingiustamente posposto e collocato nella posizione n. 332 della graduatoria finale, ha dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 502 del 2006 (30 aprile 2006) di annullamento della graduatoria concorsuale ed ha subito l’ulteriore ritardo addebitabile all’Agenzia del Demanio nell’effettuare il suddetto conferimento definitivo;

c) il P. ha chiesto altresì il pagamento delle retribuzioni nel periodo considerato (dal 25 marzo 2002 al 23 novembre 2006);

d) per quanto riguarda il risarcimento dei danni patrimoniali va accolta l’assorbente eccezione proposta dal MEF appellante incidentale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, non rilevando ai fini del riparto di giurisdizione che la pretesa risarcitoria abbia o meno intrinseca natura di diritto soggettivo e salvo restando che va respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale dell’Amministrazione finanziaria, visto che prima del passaggio in giudicato della suindicata sentenza del TAR Lazio il P. si trovava nella legale impossibilità di esercitare l’azionato diritto risarcitorio;

e) quanto al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico o esistenziale va osservato che il dipendente non deve dimostrare soltanto la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale e allegare il pregiudizio ma ha l’onere di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale subito e del nesso di causalità;

f) nella specie, invece, il P. non ha dedotto e provato nulla in ordine alle ricadute della accertata condotta contra jus posta in essere dalla P.A. datrice di lavoro sulla propria integrità psico-fisica o sulle sue dinamiche relazionali, in aggiunta al pregiudizio professionale oggetto del suddetto profilo patrimoniale di danno;

g) ugualmente infondato è il motivo di gravame con il quale si censura l’esclusione del connotato di antigiuridicità del comportamento dell’Agenzia del Demanio, visto che tale Agenzia ha provveduto sulla base della sola provvisoria inclusione del P. nella graduatoria di merito – per la quale aveva competenza l’Amministrazione centrale – alla stipula di un primo contratto di assunzione il 13 settembre 2006 ed ha poi effettuato la definitiva assunzione il 23 novembre 2006 quindi osservando, nel dare attuazione al giudicato amministrativo, dei tempi compatibili con i criteri del buon andamento e dell’efficienza della P.A.;

che avverso tale sentenza P.E. propone ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria, al quale oppongono difese con un unico controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi, alla cui trattazione il ricorrente premette di avere prestato acquiescenza alla statuizione della Corte d’appello di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al comportamento contra jus dell’Amministrazione finanziaria, proponendo un separato ricorso al Giudice amministrativo;

che con il primo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 e 1218 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e dell’art. 20 del CCNL dell’Area VI della Dirigenza; b) difetto di motivazione in merito al rigetto della domanda risarcitoria per i danni non patrimoniali nei confronti del MEF;

che si sostiene che la Corte d’appello non ha correttamente considerato che l’avere atteso oltre sei anni per ottenere un meritato incarico dirigenziale a causa di un comportamento scorretto dell’Amministrazione – acclarato dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato – ha creato una situazione suscettibile di produrre una malattia definibile come “stress in itinere” e in quanto tale produttiva di un danno risarcibile;

che inoltre la motivazione sul punto sarebbe carente visto che l’interessato aveva prodotto il conteggio delle mancate retribuzioni ed indennità di funzione e i documenti relativi al danno alla carriera;

che con il secondo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 e 1218 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e dell’art. 20 del CCNL dell’Area VI della Dirigenza; b) difetto di motivazione in merito al rigetto della domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell’Agenzia del Demanio;

che si contesta l’affermata esclusione della responsabilità contrattuale dell’Agenzia del Demanio perchè erroneamente basata sull’assunto secondo cui all’Agenzia sarebbe riferibile solo la fase della vicenda successiva al passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio mentre il Ministero aveva dichiarato che fin dal 2002 l’Agenzia era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi che prima facevano capo al MEF;

che l’Agenzia per un lungo periodo ha continuato ad ignorare il diritto riconosciuto al ricorrente in sede giurisdizionale, sicchè il P. in tale lasso di tempo non ha svolto alcuna attività corrispondente alla qualifica spettantegli e questo comportamento ha causato danni alla salute e alla carriera dell’interessato;

che l’esame della censure porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

che, dal punto di vista della formulazione, va rilevata l’inammissibilità dei profili di censura – prospettati in entrambi i motivi – di difetto motivazionale, benchè il vizio della motivazione non costituisca più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (Cass. 5 luglio 2016, n. 13641);

che, in base a tale ultima disposizione, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, sicchè la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207);

che tali evenienze qui non si verificano, mentre nella sostanza le censure proposte come difetti di motivazione si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito al fine di emettere le contestate pronunce di rigetto delle domande risarcitorie proposte dal ricorrente rispettivamente per i danni non patrimoniali nei confronti del MEF e per i danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell’Agenzia del Demanio;

che, inoltre, tutte le censure risultano formulate senza l’osservanza – con riguardo agli atti richiamati in ricorso e, in particolare alla sentenza del TAR Lazio che si afferma essere passata in giudicato – del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che, inoltre, per quanto riguarda il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va osservato che il ricorrente, nel fare esclusivo riferimento alle proprie allegazioni riguardanti il conteggio delle mancate retribuzioni ed indennità di funzione nonchè i documenti relativi al danno alla carriera – ipotizzando solo genericamente il possibile insorgere di una malattia definibile come “stress in itinere” – non tocca con le proprie censure la ratio decidendi che sostiene le statuizioni contestate, sviluppando inammissibilmente altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con la suddetta ratio decidendi sul punto;

che, infatti, la decisione della Corte d’appello in merito alla domanda risarcitoria di danno non patrimoniale è fondata sull’assunto secondo cui il P. non ha, nel giudizio di merito, dedotto e provato nulla in ordine alle ricadute della accertata condotta contra jus posta in essere dalla P.A. datrice di lavoro sulla propria integrità psico-fisica o sulle sue dinamiche relazionali, in aggiunta al pregiudizio professionale oggetto del suddetto profilo patrimoniale di danno;

che l’omessa impugnazione di tale decisiva statuizione rende inammissibile, per difetto di interesse, la relativa censura, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

che, quindi, le censure proposte per la maggior parte finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sè inammissibile;

che, peraltro, va precisato che essendo la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario – alla quale il ricorrente ha prestato acquiescenza – riferita alla sola domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al comportamento contra jus dell’Amministrazione finanziaria nel suo complesso, conseguentemente, nel separato giudizio dinanzi al Giudice amministrativo, il danno patrimoniale potrà essere richiesto anche all’Agenzia del Demanio;

che, infatti, l’esenzione da ogni responsabilità dell’Agenzia – affermata dalla Corte d’appello e contestata dal ricorrente – deve essere letta alla luce dell’anzidetta pronuncia in materia di giurisdizione (per la quale la Corte d’appello si è spogliata della cognizione dell’intera domanda di risarcimento dei danni patrimoniali) e quindi come riferita alla sola responsabilità per danni non patrimoniali;

che, in sintesi, il ricorso deve essere respinto;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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