Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10783 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.03/05/2017),  n. 10783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14857-2016 proposto da:

F.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;

– ricorrente-

contro

P.A., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GRECO, rappresentati e difesi dagli avvocati SISTO MANZI, ANTONIO

FARGIORGIO;

– controricorrenti –

nonchè

M.M., ROSATI MARIA AUSILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2504/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il consigliere designato ha depositato una proposta di definizione in camera di consiglio;

ritenuto quanto evidenziato in memoria circa la ritualità della notifica e considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla sezione civile.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA