Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10783 del 03/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.03/05/2017), n. 10783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14857-2016 proposto da:
F.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;
– ricorrente-
contro
P.A., M.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
GRECO, rappresentati e difesi dagli avvocati SISTO MANZI, ANTONIO
FARGIORGIO;
– controricorrenti –
nonchè
M.M., ROSATI MARIA AUSILIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2504/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il consigliere designato ha depositato una proposta di definizione in camera di consiglio;
ritenuto quanto evidenziato in memoria circa la ritualità della notifica e considerato che non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
PQM
rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla sezione civile.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017