Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10781 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. e avv. C.M., elettivamente

domiciliati in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 25, presso lo studio

dell’avv. Consolini Massimo, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– resistente –

e

P.E.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

centrale, sez. II, n. 453, depositata il 24 febbraio 2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contraenti proposero ricorso avverso avviso di accertamento valore notificato il 25.2.1985, con il quale, a fini imposta di registro ed invim, erano stati rettificati i valori finali ed iniziali degli immobili oggetto di compravendita registrata 15.3.1983;

che, in aderenza alla prospettazione dei contribuenti, l’adita commissione tributaria dichiarò estinto il giudizio per intervenuto condono D.L. n. 429 del 1982, ex art. 31 convertito in L. n. 516 del 1982, ma, in esito all’appello dell’Ufficio, la commissione di secondo grado, escluse l’intervenuta definizione agevolata della lite, essendo la notifica dell’accertamento intervenuto oltre il termine di operatività dell’invocato provvedimento premiale, e ribadì la legittimità dell’accertamento, riducendone, peraltro, l’entità, con sentenza confermata, a seguito dell’ulteriore impugnazione dei contraenti, dalla Commissione tributaria centrale;

che i giudici centrali rilevarono, in particolare, che l’accertamento risultava notificato tempestivamente e, correttamente, non recava l’irrogazione di sanzioni, in conseguenza dell’intervenuto condono da parte dell’alienante della pregressa omessa registrazione;

rilevato:

– che avverso detta sentenza, gli eredi di parte acquirente hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

che l’Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre;

osservato;

– che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto “omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla violazione e falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 31, comma 2, n. 2, art. 32” e hanno formulato il seguente quesito di diritto: “se l’Amministrazione finanziaria, una volta accettata l’istanza del contribuente di avvalersi della definizione agevolata ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 31 e segg. convertito il L. 7 agosto 1982, n. 516 ed una volta liquidata ed incassata la somma dovuta con l’aumento del 20%, possa rideterminare,, attraverso un successivo accertamento, il valore imponibile”;

considerato:

– che la censura è inammissibile, posto che il quesito formulato non è corrispondente al vizio denunziato, e, peraltro, perchè prospetta una censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza del ricorso, giacchè – qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata – il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr. , tra le altre, Cass. 12088/06, 2270/06, 14741/05,, 14599/05, 6542/04);

osservato:

che, con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto “mancanza assoluta di motivazione e vizio di grave contraddittorietà tale da non consentire di individuare le effettive ragioni poste a base della decisione impugnata con riferimento all’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 48 modificato dal D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, art. 1” e hanno formulato i seguenti quesiti di diritto “Se l’ufficio del registro atti privati di Roma, nella disponibilità della scrittura privata 5.3.1977 a far data dal 9.10.1979, data di trasmissione della scrittura dal tribunale di Roma all’Ufficio per la dovuta registrazione (come comprovato dall’annotazione di trasmissione sulla sentenza del tribunale di Roma n. 8331/79 apposta nell’ultima pagina in alto), in forza del D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 634, art. 48 e succ. modifiche, possa procedere ad accertamento di valore dei beni oggetto della scrittura stessa, a distanza di oltre sei anni (18.02.85) ovvero se invece sia preclusa all’Ufficio del registro stesso la possibilità dell’accertamento e conseguente rideterminazione dell’imponibile. Se sia consentito all’Ufficio del registro procedere come nella fattispecie ad accertamento induttivo invocando il D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 634, art. 48 su immobili (due appartamenti in via (OMISSIS)) oggetto di azione revocatoria da parte della curatela fallimentare al momento della sottoscrizione della scrittura 05.03.1977 ed oggetto di sentenza di revocazione n. 2259/1977 da parte del tribunale civile di Palermo sez. fallimentare e successivamente di transazione in data 9.10.1979 tra P. E. ed il fallimento Stassi & Albeggiani s.n.c. a seguito di c.t.u. disposta dal Tribunale di Palermo, con definizione di un valore inferiore a quello dichiarato dagli odierni ricorrenti nella scrittura 05.03.1977 e cioè 1.44.760.000 anzichè 151.866.410”;

considerato:

– che, non diversamente dalla prima, la censura risulta inammissibile, posto che i quesiti non sono rispondenti al vizio denunziato e perchè si basa su circostanze nuove almeno in prospettiva di autosufficienza;

osservato:

– che, con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto “errata applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 19 – 35 e 36 e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e contraddittorità tale da non consentire la individuazione delle effettive ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione impugnata” e hanno formulato il seguente quesito di diritto: “Se, considerato che la scrittura 05.03.1977 non nei comportato effetti reali traslativi della proprietà rappresentando nei contenuti una mera promessa di vendere mai seguita da un effettivo trasferimento degli immobili, come accertato attraverso le sentenze n. 8331/70 del tribunale civile di Roma e 1491/83 della corte di appello di Roma e considerato che il promittente venditore signor P., al momento della sottoscrizione non era neppure legittimato alla vendita, in quanto i beni oggetto di azione revocatoria da parte della curatela del fallimento Stassi & Albeggiane s.n.c. (il P. diveniva legittimo proprietario dei due appartamenti di via don Orione a seguito di transazione in data 15.06.1979) fosse da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa e non proporzionale al valore del bene”;

considerato:

– che, anche tale censura è inammissibile, posto che tende a denunziare un vizio di motivazione in diritto (che non può avere rilievo di per sè: cfr. Cass. 16640/05, 11883/03), e perchè si base su circostanze “nuove” almeno in prospettiva di “autosufficienza”;

ritenuto:

– che – che, pertanto e risolvendosi, peraltro, le proposte doglianze in inammissibile sindacato in fatto – il ricorso va, conseguentemente, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA