Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10781 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21296-2015 proposto da:

P.R. & S.V. SNC, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 23, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ROSATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIANO MARCHETTI;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2616/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la “Manifesta infondatezza del ricorso posto che l’assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (valutazione dei dati processuali) e la valutazione effetti1 dalla Corte distrettuale non presenta vizi censurabili nel giudizio di cassazione”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione seconda Civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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