Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10780 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n.

10, presso lo studio dell’avv. Dante Enrico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Lorenzo Bertaggia;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gavino Ersilio e

Giovanni Calisi;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 15^, n. 31,, depositata il 29 maggio

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Enrico Dante;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso provvedimento di fermo amministrativo, disposto dal concessionario per la riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 in conseguenza del mancato pagamento di cartella esattoriale per tributi doganali;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente deduceva che la cartella non gli era mai stata notificata, che il provvedimento di fermo era privo di motivazione e che, comunque, le somme non erano dovute;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

che, in particolare, i giudici di appello riscontrarono l’avvenuta rituale notifica della cartella, la rispondenza della motivazione dell’impugnato provvedimento di fermo alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 e, infine, l’inammissibiltà di ogni altra censura, in quanto queste, concernendo il merito della contestazione, avrebbero dovuto essere necessariamente proposte in sede di impugnativa dell’atto prodromico;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione in tre motivi;

che le intimate hanno resistito con controricorso;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 2696 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la decisione impugnata per aver erroneamente ritenuto provata l’avvenuta rituale notifica della, cartella;

considerato:

– che nella motivazione della decisione impugnata si legge “Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e notificata in plico chiuso e la notifica, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Come si evince in modo inoppugnabile dalla documentazione agli atti – avviso di accertamento sottoscritto dalla moglie del contribuente – la cartella di cui trattasi è stata notificata a mezzo del servizio postate presso la residenza del contribuente”;

– che, tanto premesso e rilevato che le riferite circostanze di fatto non risultano minimamente contestate dal contribuente, il mezzo si rivela manifestamente infondato, atteso anche la fede privilegiata che assiste le risultanze della relata dell’ufficiale postale;

osservato:

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione: del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 602 del 1973 e L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la decisione impugnata per aver ritenuto il provvedimento di fermo idoneamente motivato;

considerato:

– che anche tale mezzo si rivela manifestamente infondato, poichè la decisione impugnata da atto che, nel contrastato provvedimento, risultano indicati tutti gli elementi prescritti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86: il numero e la data della notifica della cartella;

l’anno e l’importo del tributo, l’importo degli interessi di mora dei diritti, delle spese esecutive e del diritto di notifica;

osservato:

che l’ulteriore mezzo, teso a negare la tempestività della notifica della cartella e la fondatezza della pretesa erariale, si rivela inammissibile perchè attinente all’atto presupposto e non impugnato in presenza di rituale notifica;

ritenuto:

che il ricorso va, conseguentemente, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo, nei confronti di entrambi le controricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso; condanna il contribuente; al pagamento delle spese di causa, liquidate, in favore; dell’Agenzia, in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito, e, in favore di Equitalia, in complessivi Euro 7.100,00 (di cui Euro 7.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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