Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10780 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19249/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti principali –

contro

A.L., F.L., M.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIANO GIORGIO PETRONIO;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e ESTER

ADA SCIPLINO;

– ricorrenti principali –

resistenti con mandato al ricorso incidentale – avverso la sentenza

n. 579/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

07/05/2014, R.G.N. 7/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma di accoglimento dell’opposizione proposta da A.L., F.L. e M.S., amministratori della soc. Sprint e come tali iscritti alla gestione separata, avverso la cartella esattoriale per il pagamento a favore dell’Inps dei contributi Gestione commercianti. La Corte territoriale, richiamato un proprio precedente tra le stesse parti, ha escluso che l’attività ulteriore svolta dagli amministratori fosse prevalente rispetto al lavoro degli altri 17 collaboratori e dipendenti della società.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resistono i contro ricorrenti che formulano anche un ricorso incidentale condizionato e depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., censura la sentenza per aver ritenuto riconducibile l’attività dei tre ricorrenti a quella di amministratori e dunque soggetta all’iscrizione alla gestione autonoma e, comunque, per aver escluso che fosse prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203/208 e/o del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 222 del 2010 e dell’art. 2697 c.c., lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale favorevole alla legittimità della doppia iscrizione,come amministratore della società e come socio partecipe dell’attività lavorativa dell’azienda,potendosi dar corso alla medesima solo laddove ricorrano congiuntamente tutti i requisiti di cui alla L. n. 662 del 1996, commi 203/206, non provati dall’INPS.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione della L. Cost. n. 1 del 1948, art. 1 e della L. n. 87 del 1953, art. 23, i ricorrenti incidentali ripropongono l’eccezione di incostituzionalità con riguardo al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 comma 11.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 1, in relazione al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, modificato con L. n. 2388/1952, rilevando che la Società, in quanto esercente attività di gestione di impianti sportivi, non era qualificabile come impresa commerciale con conseguente esonero dei soci dal versamento della relativa contribuzione.

5. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed inefficace quello incidentale.

6. Quanto al ricorso principale va rilevato che la Corte territoriale, dopo aver affermato la possibile cumulabilità della contribuzione alla gestione separata e alla gestione commercianti, ha rinviato, con riferimento alla fattispecie in esame, ad un proprio precedente tra le stesse parti affermando che “il facere dovrebbe essere diverso e distinto da quello di amministratore…e dovrebbe essere prevalente quantomeno sul residuo fattore lavoro ” costituito da 17 unità tra collaboratori e dipendenti.

La Corte territoriale, in sostanza, si è limitata a rinviare in applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad un proprio precedente senza indicare quali fossero le ulteriori attività svolte dai tre ricorrenti, oltre quella di amministratori, nè ha individuato le caratteristiche di abitualità e prevalenza di tali ulteriori attività. Nella sentenza impugnata l’accertamento in fatto dell’attività svolta dai tre ricorrenti in seno alla società Sprint è svolto attraverso il richiamo ad un precedente.

A fronte di tale modalità di redazione della decisione sarebbe stato onere del ricorrente depositare la sentenza intercorsa tra le stesse parti, menzionata dalla Corte territoriale, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza o meno della decisione. L’Istituto a ciò non ha provveduto neppure riproducendo la sentenza richiamata per intero nel ricorso, ma limitandosi a riportarne stralci. Sotto tale profilo il ricorso è del tutto inammissibile.

Va rilevato, come già affermato da questa Corte, che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicchè la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (cfr Cass. n. 17640/2016).

Tale onere non risulta assolto dall’odierno ricorrente, posto che l’atto di impugnazione non formula specifiche censure nei confronti della motivazione della sentenza richiamata e con particolare riferimento alla ricostruzione in fatto dell’attività dei tre amministratori.

Si deve, pertanto, concludere per l’inammissibilità del ricorso principale.

7. Tale inammissibilità determina l’inefficacia di quello incidentale tardivo in applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

8. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Inps. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna l’Inps a pagare le spese processuali liquidate in Euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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