Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10780 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.G. e R.N., con domicilio eletto in Roma,
piazza Dei Navigatori n, 7/L, presso l’Avv. Recchia Carlo,
rappresentati e difesi dall’Avv. Polidori Carlo, come da procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza
depositato il 13 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.G. e R.N. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 7.000,00 in favore del primo e Euro 6.000,00 in favore della seconda rispettivamente per anni sette e anni sei di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Taranto e in secondo grado avanti la Corte d’appello di Lecce.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere i motivi esposti non rispettosi del disposto dell’art. 366 bis c.p.c..
In tutti i motivi di ricorso, invero, vengono enunciate congiuntamente censure per violazione di legge e censure per difetto di motivazione in ordine a fatti controversi e si sviluppano indifferentemente argomentazioni a sostegno delle une e delle altre senza una netta separazione tra i rispettivi ambiti di rilevanza e quindi senza possibilità di sicuro collegamento tra censure e motivazioni delle stesse.
Una tale modalità di redazione del ricorso non è consona all’esigenza di chiarezza sottesa alla prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., essendosi stato appunto affermato il principio secondo cui “E’ inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, ai tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis c.p.c., (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9470; Conforme sez. 1^, 23 luglio 2008, n. 20355).
L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010