Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10780 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13884-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FLORITA;

– ricorrente –

contro

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO SPA, in persona

del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VICOLO MAZZARINO 14, presso lo studio

dell’avvocato MARIA MADDALENA GIUNGATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI COSENZA SOC. COOP A RL IN LCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2027/2014 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCAIASI.

Fatto

RITENUTO

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la: “Manifesta infondatezza del ricorso posto che la sussistenza di un illegittimo frazionamento del credito è la conclusione di una valutazione dei dati processuali che, essendo priva di vizi logici e/o giuridici, e, comunque, coerente con il principio espresso da questa Corte a SSUU. con la sentenza n. 23726 del 2007, non è suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. G.C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in Camera di Consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione seconda civile, tabellarmente competente.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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