Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1078 del 20/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1078 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 20/01/2014
sul ricorso proposto da:
Condono tombale.
RiMborso crediti
anni imposta
condonati.
Preclusione.
GIOMBINI COSTRUZIONI SPA con sede in Perugia, in
cAJ,
ORDINANZA
persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso,
dall’Avvocato Graziano Brugnoli, elettivamente
domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via Giovanni
Paisiello
15,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.127/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Perugia – Sezione n. 03, in data
4-C
I.
03.11.2010, depositata il 26 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 04 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23911/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.127/03/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia,
Sezione n.03, il 03.11.2010 e DEPOSITATA il 26.11.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello,
proposto da entrambe le parti, confermando la decisione
di primo grado, che aveva, parzialmente, annullato
l’avviso di accertamento, disconoscendo i crediti di
imposta, esposti nella dichiarazione dell’anno 2003 per
il 2002, e relativi ad IVA ed IRPEG.
2 – La società contribuente, censura l’impugnata
decisione sulla base di quattro mezzi.
3 – L’Agenzia, non ha svolto difese in questa sede,
limitandosi a depositare “atto di costituzione”, al
solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
4 – La decisione in questa sede impugnata, ha respinto
2
Sentito l’Avv. Graziano Brugnoli, per la ricorrente;
l’appello, proposto della contribuente, opinando che
la società non avesse titolo a rimborso, ostandovi la
presentazione della domanda di condono, ed anche
l’impugnazione incidentale dell’Agenzia, nella
pretese fiscali, connessi alla richiesta di definizione
agevolata.
5 –
La questione posta dal ricorso della società,
sembra doversi esaminare, tenendo conto dell’affermato
principio, secondo cui “In tema di condono fiscale
e con riferimento alla definizione automatica
prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la presentazione della relativa
istanza
preclude
al contribuente
ogni
possibilita’ di rimborso per le annualita’
d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso
il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili
per
assenza
del
relativo presupposto
deducibile
ritenuta
(nella
in quanto la
specie,
IVA
societa’
contribuente esercitava attivita’
medica
in regime di esenzione); il condono, infatti,
in quanto volto a definire transattivamente la
controversia in ordine all’esistenza di tale
presupposto,
pone il contribuente di fronte ad una
libera scelta fra trattamenti
3
distinti,
quali
considerazione degli effetti preclusivi di ulteriori
coltivare
la
conseguendo
controversia
eventualmente
nei
il
modi ordinari,
rimborso
delle
somme indebitamente pagate, o corrispondere
quanto dovuto per la definizione agevolata, senza
eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria (Cass.
SS.UU. n.14828/2008).
5 bis – La decisione di appello appare in linea con il
trascritto principio e data la preclusione di ampio
spettro, riferita ad ogni tipo di indebito, le
prospettate censure, non sembra ne incrinino la
relativa ratio.
6) Stante la delineata realtà processuale e considerata
l’acquiescenza prestata dall’Agenzia Entrate al capo di
sentenza con il quale è stata rigettata la pretesa
ulteriore, rispetto al dovuto definito in sede di
dichiarazione integrativa, sulla base del richiamato
principio, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio e
di rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la successiva memoria,
l’atto di mera costituzione depositato dall’Agenzia
Entrate, nonchè gli altri atti di causa;
4
possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e del richiamato principio, che,
peraltro, da continuità a pregresso orientamento
giurisprudenziale (Cass. n. 3682/2007, n.20741/2006, n.
rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per la pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 04 dicembre 2013
Il Presidente
195/2004) che il Collegio condivide, il ricorso va