Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1078 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 20/09/2010, dep. 18/01/2011), n.1078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16907/2006 proposto da:

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA

Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BENDINELLI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MU.CA., (OMISSIS), M.S.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA

5, presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, rappresentati e

difesi dall’avvocato BONA ARONNE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 434/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda civile, emessa il 16/03/2005, depositata il

23/05/2005; R.G.N. 141/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/09/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Enrico IVELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

Fatto

IN FATTO

Ca. e M.S. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Bergamo, M.C., chiedendo la restituzione di un fondo concesso alla convenuta in comodato gratuito.

Quest’ultima, nell’opporsi alla domanda, dedusse la simulazione assoluta della scrittura formalizzante il comodato, negando, nel contempo, che vi fosse mai stata consegna del bene.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

L’impugnazione proposta da M.C. fu rigettata dalla corte di appello di Brescia.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi e illustrato da memoria.

Resistono con controricorso S. e Mu.Ca..

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c.; omessa salutazioni di risultanze testimoniali e documentali.

Lamenta la ricorrente la erroneità del convincimento espresso dalla corte territoriale in punto di avvenuta consegna del fondo, alla luce della sottoscrizione apposta alla scheda negoziale comprovante, secondo il giudice di merito, la presa d’atto, da parte della ricorrente, della circostanza de qua.

Non sarebbe stata, viceversa, raggiunta la prova -lamenta in proposito la M. – gravante sugli attori agenti in restituzione, della concreta immissione in possesso del bene, nè prima nè dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 1994.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la comodataria avesse reso, in parte qua, con la sottoscrizione della scrittura privata di comodato gratuito, una inequivoca dichiarazione (da qualificarsi, ad avviso di questa corte, come confessione stragiudiziale, così integrata sul punto la motivazione della sentenza impugnata) che non lasciava spazio a contestazioni della realtà risultante dal documento.

A tale, corretto decisum del giudice bresciano, va ancora aggiunto che la confessione stragiudiziale, quale quella resa dalla M. con l’apposizione della firma alla scrittura, può essere impugnata, ai sensi dell’art. 2732 c.c., esclusivamente per errore di fatto o per violenza, ciò che rende del tutto ultronee le ulteriori contestazioni oggi mosse alla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, sì denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. in combinato disposto con l’art. 2724 c.c..

Lamenta la ricorrente la erronea applicazione, da parte della corte territoriale, dei principi posti a presidio della estensione e dei limiti della prova della simulazione Il motivo è infondato.

Premessane la inammissibilità nella parte in cui esso riferisce di una “errata intestazione dei fondi rispetto alla reale volontà delle parti e come di fatto goduti”, trattandosi di circostanza non risultante dalla sentenza impugnata (nè la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza, riporta il contenuto dei documenti indicati al folio 12 del ricorso nella parte necessaria a corroborare il proprio assunto, limitandosi ad un in conferente ed insufficiente richiamo alle risultanze del processo di primo grado), questo collegio non può che confermare il decisum, del tutto conforme a diritto, della corte territoriale nella parte in cui ha correttamente applicato il disposto dell’art. 1417, in tema di prova per testi della pretesa simulazione negoziale. Non senza considerare, ancora, che i documenti idonei a costituire principio di prova ex art. 2724 c.c., n. 1, non risultano, per ammissione della stessa ricorrente (f.

13 del ricorso) provenienti dalla parte contro cui sì intese proporre la domanda, onde la loro radicale ininfluenza ai fini da essa divisati.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La. disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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