Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1078 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1078 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 10867-2016 proposto da:
BELLINO ANTONINO, elettivamente domiciliato in RE) L\,

c

PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI
LO BELLO e TERESA TORNAMBV;

– ricorrente contro
AMAT PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore,

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 36/A, presso lo studio
dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall’avvocato
AGOSTINO EQUIZZI;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 17/01/2018

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.
29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ESTER

ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;

– resistente avverso la sentenza n. 1463/2015 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che:
– con sentenza n. 1173/1994 il Pretore del Lavoro di Palermo aveva
dichiarato il diritto di Antonino Bellino ( e di altri 32 ricorrenti, tutti
dipendenti dell’Amat Palermo) ad essere inquadrato nel 4° livello del
CCNL Auto ferrotranvieri con decorrenza dal 29.10.1988
condannando l’azienda a corrispondere a ciascuno di loro le differenze
retributive relative al periodo dal 29.10.1988 al 31.12.1988, con
rivalutazione ed interessi;
– tale decisione veniva in parte riformata dal Tribunale di Palermo, con
sentenza del 7260/2001, che differenziava la decorrenza giuridica
dell’inquadramento — dal 29.10.1988 — da quella economica — dal
1°.1.1989- sentenza questa passata in giudicato;
– sulla scorta di tale giudicato il Bellino proponeva altra domanda
nei confronti dell’Amat innanzi al Tribunale di Palermo in funzione di
Ric. 2016 n. 10867 sez. ML – ud. 21-11-2017
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ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE NLATANO, EMANUELE DE

giudice del lavoro, con la quale chiedeva la liquidTzione delle
differenze retributive dovute per la qualifica riconosciuta in detta
sentenza, l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con
attribuzione del 4° livello dal 29.10.1988 ed, al maturare dei sei anni,
ad essere collocato nel 3 0 livello con il pagamento delle relative

danno derivato dalla perdita di professionalità dovuta alla mancata
assegnazione alle mansioni proprie del livello rivendicato e la
riliquidazione del trattamento pensionistico, essendo stato nel
frattempo posto in quiescenza;
– l’AMAI’ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il
Tribunale di Palermo le aveva ingiunto di pagare al Bellino la somma
di euro

74.419,45 corrispondente alla liquidazione del credito

derivante dalla menzionata sentenza n. 7260/2001;
– l’adito giudice, riunite le cause, rigettava le domande e tale decisione
veniva confermata, con sentenza del 23 dicembre 2015, dalla Corte di
\ppello di Palermo;
– per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Bellino affidato
a due motivi cui resiste con controricorso l’AMAT, mentre l’INPS ha
depositato procura;
– è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
– il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
– il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
che: con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2953 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma n.3,
cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame erroneamente
Ric. 2016 n. 10867 sez. ML – ud. 21-11-2017
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competenze economiche, la condanna dell’azienda al risarcimento del

applicato il termine di prescrizione quinqifennale in luogo di quello
decennale a diritti derivanti da un giudicato (quindi, nel caso in esame,
il termine decorreva dal 5 settembre 2002, data del passaggio in
giudicato della sentenza n. 7260/2001 cit., e non era ancora decorso
all’epoca della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio);

proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.)
in quanto la Corte di Appello aveva disposto la compensazione delle
spese di lite mentre, dovendo essere accolta la tesi del ricorrente circa
l’esistenza e la portata del giudicato, le medesime dovevano essere
poste a carico dell’Amat, sostanzialmente soccombente;
che, preliminarmente, va rilevata la infondatezza della eccezione di
inammissibilità del ricorso perché privo della sommaria esposizione
dei fatti di causa i quali sono stati esaurientemente riassunti nelle
pagine da 4 a 8 del medesimo;
che il primo motivo è fondato in quanto dal passaggio in giudicato
della sentenza del Tribunale di Palermo n.7260/2001 ( avvenuto il 7
luglio 2002) e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(14.10.2004; il 4 agosto 2003 è stato notificato il decreto ingiuntivo
opposto) non è trascorso neppure il termine quinquennale di
prescrizione che, peraltro, ai sensi del disposto degli artt. 2945 e 2943
cod. civ., è stato interrotto per tutta la durata del giudizio conclusosi
con la menzionata sentenza n.7260/2001 sicché erroneamente la
Corte di Appello ha rigettato la domanda del Bellino per intervenuta
prescrizione del suo diritto alle differenze retributive in epoca
antecedente al quinto anno dalla notifica dell’atto introduttivo del
giudizio de co (18.12.1999) essendo stato il ricorrente collocato a
riposo il 31 marzo 1998;
che, l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;
Ric. 2016 n. 10867 sez. ML – ud. 21-11-2017
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con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod.

che, pertanto, va accolto il” primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in
diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017

Il Presidente

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,

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