Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10779 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO DEGLI UNITI DI SIENA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 5/5/08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana dep. il 11/06/008.

La CTR aveva riformato la sentenza della CTP di che aveva rigettato il ricorso del Circolo degli Uniti di Siena avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso Irpeg 1995, ritenendolo tardivo in relazione al rifiuto dell’Ufficio.

La CTR ha ritenuto che l’interpretazione dell’atto del 30-31 ottobre 2002 dell’Ufficio, anche in considerazione del comportamento successivo dello stesso, non consentiva al contribuente di comprendere quali istanze di rimborso venivano rigettate(ha pertanto escluso che il superiore rifiuto si riferisse alla richiesta di rimborso in esame, escludendo pertanto la prescrizione decennale). Si duole la ricorrente di violazione di legge e vizio motivazionale.

La contribuente non resiste.

Il primo motivo fondato sulla inapplicabilità del canone ermeneutico del comportamento successivo delle parti(nel caso in esame dell’Ufficio) agli atti formali, quale quello in esame, astrattamente valido, non tiene conto della circostanza che tale ratio è aggiuntiva a quella fondata sull’esame del testo, di per sè sufficiente a sorreggere la motivazione.

Invece con adeguata motivazione e con corretta applicazione dei canoni ermeneutici sia testuali sia riferiti alla connessione logica, la CTR, con giudizio di fatto(Cass. n. 18515/2007, 4849/2006), perviene alla conclusione che l’atto di diniego del 25/10/2002, pur facendo riferimento in taluni punti a “precedenti” istanze andava riferito solo alla istanza del 21/12/1999. Infondato è, pertanto anche il secondo motivo.

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con il rigetto dello stesso per manifesta infondatezza.

Non si provvede sulle spese non essendosi l’intimato difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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