Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10779 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20296/2016 proposto da:

SANPELLEGRINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2,

presso lo studio dell’avvocato ITALICO PERLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO DUGNI;

– ricorrente –

contro

O.M., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA PIZZIGONI;

– controricorrenti –

e contro

M.M., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/03/2016 R.G.N. 304/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 25 marzo 2016, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto di T.R. e O.M. “al mantenimento del superminimo”, quale aumento retributivo non assorbibile, nei confronti dalla società datrice di lavoro San Pellegrino Spa; ha invece confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto le domande di M.M. e A.F.;

2. in estrema sintesi, premettendo che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova della sussistenza di un titolo che escluda il principio dell’assorbimento del compenso, la Corte territoriale ha valorizzato per entrambi i lavoratori la reiterazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo nonchè il mancato assorbimento del compenso in occasione della loro progressione professionale, con cambio di livello e anche di retribuzione;

da ciò la Corte ha tratto il convincimento che “il comportamento tenuto dall’azienda, successivamente all’erogazione del superminimo, deponga per la non assorbibilità dell’emolumento”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 5 motivi, cui hanno resistito l’ O. e il T. con controricorso, illustrato anche da memoria; non hanno svolto attività difensiva il M. e l’ A. ai quali il ricorso per cassazione è da intendersi notificato come denuntiatio litis non sussistendo soccombenza della società rispetto alle posizioni di tali lavoratori.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

1.1. il primo denuncia “omesso esame – con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio – della Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Industria Alimentare e conseguente violazione e/o falsa applicazione del CCNL Industria Alimentare 2012 e precedenti – ex art. 360, n. 3”;

1.2. il secondo motivo denuncia “omesso esame – con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio – del contenuto e della portata dei cedolini paga e violazione e/o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – della L. 5 gennaio 1953, n. 4 e dell’art. 50, commi 1, 3, 5 CCNL Industria Alimentare 2012 e precedenti”;

1.3. il terzo motivo denuncia “omesso esame – con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio – dei motivi che hanno indotto l’azienda ad assorbire parzialmente il superminimo e violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

1.4. il quarto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – circa gli aumenti dei minimi tabellari disposti dall’art. 51 del CCNL Industria Alimentare – violazione o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – degli artt. 112, 115 c.p.c.”;

1.5. il quinto mezzo denuncia “omesso esame – con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa fatti decisivi per il giudizio – della posizione dei signori O. e T. e violazione e/o falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – art. 1362 c.c., comma 2 e degli artt. 35 Cost., e segg.”;

2. il ricorso non può trovare accoglimento;

2.1. opportuno premettere in diritto i seguenti principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella materia che ci occupa:

il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del 2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999; le quali ultime ribadiscono altresì che si sottrae alla regola dell’assorbimento anche il compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e che sia quindi sorretto da un autonomo titolo);

l’indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate ai giudice del merito (in termini, Cass. n. 2984 del 1998, che in motivazione richiama Cass. n. 1347 del 1984);

ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo tanto che questa Corte ha confermato, ad esempio, la decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nei tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 14689 del 2012, che richiama Cass. n. 1899 del 1994);

2.2. la Corte bresciana si palesa pienamente consapevole dei principi di diritto innanzi espressi, tanto che, attraverso un’ampia motivazione in fatto, ha ricostruito la volontà negoziale delle parti, manifestata anche mediante i comportamenti reiterati del datore di lavoro successivi alla pattuizione dell’emolumento, ritenuti concludenti ne senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo; ciò ha fatto valorizzando per entrambi i lavoratori ancora in contesa la protrazione nei tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo nonchè il mancato assorbimento del compenso in occasione della progressione professionale dei due dipendenti, con cambio di livello e anche di retribuzione; va altresì sottolineato che, nella stessa causa, l’indagine di fatto condotta dalla Corte territoriale è giunta a conclusioni diverse per altri lavoratori proprio perchè in tali casi non si era manifestata, attraverso l’emersione di comportamenti concludenti, la medesima intenzione negoziale;

2.3. tutti i motivi di ricorso, come è reso chiaro dallo stesso esordio con cui la società ricorrente lamenta che la Corte lombarda avrebbe “omesso di considerare alcuni elementi di fatto introdotti ne giudizio da parte di Sanpellegrino ed ha, altresì, erroneamente valutato ulteriori elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo vaglio dalla società”, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione di tale accertamento fattuale;

infatti, come pure innanzi ricordato avuto riguardo proprio all’interpretazione della portata delle deroghe pattizie al principio dell’assorbimento del superminimo, l’accertamento della volontà è indagine riservata al giudice del merito, in ossequio al generale principio per cui ogni interpretazione di atti negoziali è riservata all’esclusiva competenza del giudice che ne ha il dominio (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, soggetto quindi, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 dei 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia a denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

i cinque motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di legge o di contratto collettivo, sono inammissibili perchè trascurano gli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, invocando una rivalutazione dell’indagine di fatto preclusa in sede di legittimità e pretendendo una diversa interpretazione negoziale, confidando sulla mera contrapposizione di un risultato esegetico diverso rispetto a quello

cui è giunta la Corte territoriale, prospettando dati asseritamente più significativi o regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr. Cass. n. 18375 del 2006; conf. Cass. n. 12360 del 2014);

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico della soccombente società liquidate come da dispositivo in favore dei controricorrenti O. e T.;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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