Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10778 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17228/2019 proposto da:
I.H., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di
cassazione, difeso dall’avvocato Laureti Donatella;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2638/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
I.H. ricorre, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 26 novembre 2018 con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso sentenza che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Il Ministero dell’interno non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Non occorre procedere ad elencare i motivi di ricorso, attesa la sussistenza di un vizio di inammissibilità derivante da difetto di procura.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato proposto sulla base di una procura alle liti totalmente mancante dell’indispensabile indicazione della data, in violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 il quale afferma, tra l’altro, che: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.
E’ appena il caso di osservare che non rileva in questa sede la rimessione alle Sezioni Unite disposta da Cass. n. 28208/20, vertente sul problema dell’esigenza di certificazione dell’autenticità della data, che invece in questo caso, come si è detto, è radicalmente mancante.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021