Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10778 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – President – –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consiglie – –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consiglie – –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consiglie – –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19125/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/2 0 08 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE dell’8/5/08, depositata il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Friuli Venezia Giulia dep. il 12/06/2008.

La CTR aveva, rigettando l’appello dello Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Trieste che aveva accolto il ricorso di T.N. avverso gli avvisi di accertamento Irpef e Irap per gli anni 1999, 2000 e 2001. Si duole la ricorrente di violazione di legge e di vizio motivazionale.

Il ricorso e’ palesemente infondato.

In ordine al primo motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D, la CTR non ha fatto malgoverno dei principi affermati da questa Corte in tema di studi di settore da ultimo fissati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 18.12.2009.

E’ stato, infatti, deciso che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita’, precisione e concordanza non e’ ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditivita’ – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita’ dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realta’ dell’attivita’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non puo’ esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilita’ in concreto dello standards prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Nell’occasione, e’ stato, pure, precisato che “la necessita’ che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacita’ contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravita’ dello scostamento”.

Orbene quando la CTR rileva in primo luogo il non eccessivo scostamento e come ratio aggiuntiva e autonoma rileva pero’ che il contribuente ha dato contezza delle ragioni dello scarto tra l’accertato e il dichiarato,”smentendo voce per voce i dati dell’Ufficio” non fa malgoverno dei superiori principi fondati sul contraddittorio tra Ufficio e contribuente.

Infondato e’ pertanto il primo motivo.

La determinazione dello scostamento e delle concrete situazioni di fatto, concretano un giudizio di fatto, su cui non incide il motivo n. 2 del ricorso, fondato sul vizio motivazionale, non essendo state dedotte le circostanze di fatto su cui vi sarebbe insufficiente motivazione al fine di valutarne la rilevanza.

E’ giurisprudenza che il ricorrente per Cassazione il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al caso analogo della mancata ammissione di una prova (nel caso esaminato, orale, ma il principio vale per ogni tipo di prova anche documentale o di deduzione) ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal Giudice(o le deduzioni su cui inciderebbe il vizio motivazionale) dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni – contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 13 maggio 1999, n. 4754).

Il ricorso puo’, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con il rigetto per manifesta infondatezza.

Non si provvede sulle spese non essendosi il contribuente difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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