Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10778 del 08/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10778 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 26750-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1004

D’ANNA MARIA PIA;

avverso

la

sentenza

n.

intimata

247/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
13/10/2008;

Data pubblicazione: 08/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il giorno 27.11.2009 è stato notificato a D’Anna Maria Pia, un ricorso dell’Agenzia
delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli descritta in epigrafe (depositata 13.10.2008) che ha accolto
l’appello della contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno che aveva rigettato il ricorso della medesima società contro
iscrizione a ruolo e cartella di pagamento relativa ad IRPEF ed addizionali regionali
per l’anno 2000.
Non ha svolto attività difensiva la contribuente.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.3.2013, in cui il PG ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso
2. I fatti di causa.
Con la cartella di pagamento notificata alla contribuente, l’Agenzia ha preteso il
pagamento delle imposte IRPEG-addizionali regionali per complessive £ 40.372.000,
siccome somme dichiarate e non versate in relazione all’anno di imposta 2000 ed
iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art.36-bis
del DPR n.600 del 1973. Il ricorso per impugnazione di detto provvedimento
(fondato sulla ritenuta inesistenza della notificazione del provvedimento e sulla
illegittimità dello stesso perché non preceduto da comunicazione di irregolarità, a
mente dell’art.2 del D.Lgs.462/1997, oltre che per la maturata decadenza dal termine
previsto dall’art.19 del D.Lgs.112/1999) è stato disatteso dall’adita CTP di Salerno.
L’appello proposto dalla parte contribuente (con cui sono stati ribaditi i primi due
motivi di impugnazione del provvedimento impositivo) è stato invece accolto dalla
Commissione Regionale, che ha annullato la cartella di pagamento.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per
cassazione, è motivata (per quanto qui ancora interessa, atteso che il primo motivo di
appello è stato disatteso dalla CTR con pronuncia che non è stata oggetto di
impugnazione) nel senso che la omessa dimostrazione dell’invio della previa
comunicazione al contribuente —come previsto dal comma 2 dell’art.2 del D.Lgs.
462/1997- costituisce ragione di nullità dell’avviso di iscrizione a ruolo e della
cartella di pagamento e che l’onere di prova incombente sull’Agenzia non era stato
assolto “in quanto le informazioni dell’anagrafe tributaria non sono sufficienti a dare
certezza di tale adempimento”.
4. Il ricorso per cassazione

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e -dichiarato il
valore della causa nella misura di Euro 28.000,00- si conclude con la richiesta che
sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine
alle spese processuali.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione, (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione degli art.2 del D.Lgs. 462/1997, 36/bis comma 3 DPR 29.9.1973 n.600
e 54 bis DPR n.633/1972 in relazione all’art.360 n.3 cpc”, assistito da idoneo quesito)
la ricorrente si duole in sostanza della rilevanza esiziale attribuita dal giudice di
appello all’omessa comunicazione —prima dell’iscrizione a ruolo- dell’esito del
controllo automatizzato sulla dichiarazione, con sostanziale attribuzione a tale
comunicazione del carattere di condizione di procedibilità.
La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la
quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
Nella specie di causa, d’altronde, la parte contribuente non ha allegato che
l’adozione del provvedimento di liquidazione è dipeso dalla esistenza di errori nella
dichiarazione (ed anzi ve ne è presunzione contraria, in considerazione di quanto
rilevato nella motivazione della sentenza impugnata a proposito dell’assenza di una
contestazione circa l’ammontare dell’imposta) sicchè la doglianza di violazione
dell’art.2 del D.Lgs. 462/1997 (norma che contiene prescrizione analoga a quella
prevista dalle norme menzionate nella pronuncia dianzi trascritta e che attiene
all’unificazione delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento delle
imposte dirette e dell’IVA) si appalesa manifestamente infondata.
Non resta a questa Corte che accogliere integralmente il ricorso dell’Agenzia e,
poiché non residuano ulteriori accertamenti di fatto, decidere la controversia anche
nel merito, rigettando il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento
impugnata.

5. Il motivo unico d’impugnazione.

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La regolazione delle spese di lite è improntata al canone della soccombenza.
P.Q.M.

iso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2013.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e —decidendo nel meritorespinge il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento. Condanna la
parte intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente grado liquidate in
1.400,00 oltre accessori e spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese
dei due gradi di merito.

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