Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10777 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16150-2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UNIVERSITA’

n. 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Genova rigettava il ricorso proposto da K.I. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il K. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito per timore di essere ucciso da uno zio (presso il quale egli era andato a vivere dopo la morte del padre prima, e della madre poi), il quale, a differenza del ricorrente, era un musulmano di stretta osservanza. Il Tribunale considerava il racconto non credibile e comunque i fatti non idonei ad integrare una fattispecie rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.I., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce della sua condizione di vulnerabilità, legata tanto alla sua condizione personale, quanto al contesto del Paese di provenienza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di non refoulement, perchè il suo eventuale rimpatrio lo esporrebbe ad un concreto rischio.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale dà atto che il ricorrente aveva lavorato, in patria, ove ha ancora una famiglia e le sorelle, mentre in Italia era intestatario di un contratto di locazione, senza tuttavia essere in grado di documentare alcuna fonte di reddito, non conosceva la lingua, tanto da aver bisogno dell’assistenza di un interprete e non dimostrava sufficienti indici di radicamento (cfr. pag. 9 del decreto). Inoltre, lo stesso era stato arrestato in flagranza di reato e, in seguito ad una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sottoposto alla misura del divieto di dimora nel centro storico della città (cfr. pag. 3 del decreto).

Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dal giudice di merito, ma si limita a proporre argomentazioni generiche, non specificamente riferite alla sua condizione personale. Le censure, dunque, si risolvono in una istanza di riesame delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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