Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10777 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 28/2/08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR del Lazio, rigettando l’appello dello Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Viterbo che aveva accolto il ricorso di C.G. avverso l’avviso di liquidazione registro per l’anno 1987, per recupero a tassazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, avendo lo stesso alienato il terreno acquistato il 2/02/1987 entro il decennio.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo violazione e falsa applicazione di legge, L. n. 604 del 1954, art. 7 e del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, commi 1 e 5.

I motivi sono palesemente infondati.

La CTR, che ha ritenuto applicabile la nuova disposizione al caso in esame, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle SS.UU di questa Corte (n. 2060/2011) che ha confermato l’indirizzo espresso dalla più recente e consistente giurisprudenza di questa Corte(Cass. 2811/2009, Cass. n.4636/2008, contra Cass. n. 18230/2007) che ha osservato che “dal complessivo tenore delle disposizioni di cui all’art. 11 citato, e dalla stessa intitolazione del medesimo (“attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice”) si evince unicamente un favore incondizionato per la riduzione del vincolo di cui alla legislazione precedente, senza alcun riferimento temporale. Da ciò discende la univoca conclusione che la riduzione del periodo di vincolo si applica a tutti gli atti di acquisto, anteriori alla entrata in vigore del decreto, in qualunque data stipulati, in ordine ai quali non sia intervenuto accertamento in forza della precedente normativa divenuto definitivo per acquiescenza dell’interessato od in forza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato”.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Non si provvede sulle spese non essendosi il contribuente difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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