Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10776 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12411-2019 proposto da:

J.S., rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDIA FAPPANI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da J.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Lo J. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito per timore delle minacce ricevute da un politico locale, interessato alla gestione del suo terreno. Il Tribunale considerava il racconto non credibile e la zona di provenienza del richiedente non interessata da un contesto di violenza indiscriminata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione J.S. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione resa dal giudice di merito in relazione al rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

La censura è inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con gli attuali limiti di deduzione del vizio di motivazione, derivanti dalla disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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