Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10776 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18120-2009 proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato D’ANTONIO FRANCA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 28/01/08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Lombardia, rigettando l’appello del contribuente, ha confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di L.M. avverso la cartella di pagamento per Euro 226,38 per imposta di registro.

Ha proposto ricorso per cassazione il L. deducendo sette motivi fondati su vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione di legge.

Anche alla luce dei chiarimenti della memoria presentata, deve rilevarsi che la materia del contendere, differentemente da quanto osservato nella relazione ex art. 380 bis (trattandosi di imposta di registro relativa ad “atto giudiziario” e non derivante da “giudicato”) non consente la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., non apparendo soccorrere una ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. La causa deve essere pertanto rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia ci nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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