Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10776 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26518/2014 proposto da:

R.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATELLO GENOVESE;

– ricorrente –

contro

COMUNE AVIGLIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 221/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 380/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 27 febbraio – 8 maggio 2014 n. 221 la Corte d’Appello di Potenza – giudice del rinvio a seguito della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5576/2012, che cassava la originaria pronuncia declinatoria della giurisdizione – confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da R.D., dipendente del COMUNE DI AVIGLIANO con funzioni di comandante della polizia municipale, per la condanna del COMUNE alla attribuzione del livello economico differenziato (in prosieguo: LED) dall’1 aprile 1998, al pagamento delle differenze di retribuzione maturate ed alla ricostruzione di carriera.

2. La Corte territoriale, richiamata la disciplina dell’emolumento prevista dal D.P.R. n. 333 del 1990, artt. 35 e 36, osservava che la sua attribuzione non era automatica ma avveniva all’esito di un procedimento di valutazione comparativa di natura costitutiva.

3. Nella fattispecie di causa l’appellante sosteneva di averne diritto, in quanto nella selezione operata dal COMUNE negli anni 1991-1992 per l’attribuzione di due posizioni differenziate egli si era collocato al quarto posto della graduatoria, posizione utile a partire dall’1 aprile 1998, data di pensionamento di uno dei due originari beneficiari, giacchè il terzo classificato era nelle more deceduto.

4. Tale tesi era infondata; decorso l’anno di attribuzione dell’emolumento non era possibile lo scorrimento della graduatoria ma, ai sensi del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35, occorreva una nuova selezione sulla base del contingente numerico degli aventi diritto individuato in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. La posizione del dipendente che partecipava alla selezione era di interesse legittimo e diveniva di diritto soggettivo solo all’esito della Delibera di valutazione dell’ente comunale.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.D., articolato in un unico motivo, cui il COMUNE DI AVIGLIANO non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 4, come sostituito dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 4 (poi D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 5);

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

2. Ha assunto di avere diritto dall’1 aprile 1998 alla attribuzione del LED ai sensi del D.P.R. n. 333 del 1990, art. 35, come modificato dal CCNL relativo al biennio economico 1996/1997, in quanto alla data del 31 dicembre 1997 erano in servizio presso il COMUNE di AVIGLIANO quattro dipendenti della VII qualifica funzionale sicchè – considerata l’aliquota prevista dal D.P.R. n. 333 del 1990 (30%), con arrotondamento all’unità superiore – vi erano due posizioni differenziate da attribuire. Nel respingere la sua istanza l’ente aveva fatto riferimento erroneamente al personale della VII qualifica funzionale in servizio alla data del 31 dicembre 1998.

3. Ha dedotto che il COMUNE non aveva mai proceduto a selezioni annuali per l’attribuzione del LED, conferito sulla base della graduatoria della selezione degli anni 1991-1992.

4. Ha altresì esposto che dall’illegittimo comportamento e dall’inerzia della amministrazione erano derivati danni economici (perdita delle differenze stipendiali maturate nel periodo dall’1 aprile 1998 al 31 marzo 1999; mancato riconoscimento, all’atto del passaggio al nuovo sistema di classificazione di cui all’accordo nazionale del 31 marzo 1999, della posizione economica D2 in luogo della posizione economica D1; mancata attribuzione, a seguito dell’accordo decentrato integrativo del 10 dicembre 1999, della posizione economica D3 in luogo della posizione economica D2) – morali ed esistenziali.

5. Ha lamentato l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda di danno, quanto meno in termini di perdita di chanches.

6. Il ricorso è infondato nella parte in cui denunzia la violazione delle norme di riferimento ed inammissibile laddove deduce il vizio di omessa pronuncia.

7. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 09/01/2017, n. 213) si è ripetutamente pronunciata in ordine ai presupposti per l’attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità (LED), istituiti dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 23 dicembre 1989 per il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni) chiarendo che:

a) Le richiamate norme sono rimaste in vigore quale disciplina del rapporto di lavoro contrattuale ai sensi delle disposizioni raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (art. 69, comma 1), non ravvisandosi alcuna incompatibilità, ex art. 73, con i principi derivanti dalla privatizzazione.

b) esse hanno cessato di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998 2001 per il personale delle Regioni od autonomie locali, avvenuta il 31 marzo 1999, come disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, comma 2, in collegamento con l’allegato C allo stesso D.Lgs., che alla lett. d) prevede la cessazione degli effetti del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. da 34 a 36 e della tabelle 1, 2 e 3 allegate (Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, n. 9930);

c) i LED erano previsti per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima ed attribuiti soltanto ad alcuni dei lavoratori (una percentuale di quelli in servizio in ciascuna qualifica) all’esito di una selezione tra dipendenti in possesso del “requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della selezione”, sulla base della valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata (Cass. 23 gennaio 2008, n. 1441 e Cass. 14 dicembre 2007, n. 26379);

d) pertanto, l’attribuzione del LED consisteva in una maggiorazione retribuiva conferita ai dipendenti (in contingenti percentuali e previa selezione) correlata non ad un mutamento di mansioni, ma al riconosciuto possesso da parte di taluni dipendenti, in comparazione con altri di pari grado, di una maggiore produttività ed impegno professionale (vedi, per tutte: Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5404 e n. 54069);

e) inoltre, l’attribuzione dei LED aveva valenza annuale, gravando sull’interessato l’onere di provare il permanere del diritto all’emolumento anche per gli anni successivi (Cass. 1 aprile 2015, n. 6628; Cass. 5 maggio 2011, n. 9930).

8. La Corte territoriale si è conformata ai principi sopra esposti, avendo correttamente escluso la sussistenza del diritto del R. alla attribuzione del LED in assenza delle selezioni previste dal D.P.R. n. 333 del 1990, art. 36; stante la valenza annuale della attribuzione del LED, non potevano essere utilmente richiamate graduatorie relative ad anni precedenti, che esprimevano una valutazione di produttività ed impegno professionale relativa a quegli anni.

9. Nel resto il ricorso è inammissibile.

10. Ed, invero, anche in caso di denunzia del vizio di omessa pronuncia il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare in quali forme ed attraverso quali atti la domanda non esaminata sarebbe stata proposta. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU. 22/05/2012, n. 8077).

11. La parte ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo, l’atto di appello ed il ricorso in riassunzione – nella parte relativa alla domanda di risarcimento del danno oggetto della censura – non consentendo a questa Corte di valutare la effettiva proposizione di una domanda ulteriore ed autonoma, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, a titolo di risarcimento del danno, anche per perdita di chanches.

12. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

13. Nulla per le spese di causa, per la mancata costituzione del Comune intimato.

14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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