Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10776 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. I, 04/05/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 04/05/2010), n.10776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5606/2006 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CUCINELLA Luigi Aldo (avviso postale Via G. Ribera n. 1 – 80128

NAPOLI), giusta procura speciale a margine del ricorso, nonchè

l’avvocato C.L.A. in proprio quale antistatario delle

spese liquidate;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 546/05 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/10/05, depositato l’01/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con ogni

effetto di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto il 09/2/06, da C.C., nonchè dall’avv. C.L.A. anche in proprio quale già difensore antistatario, avverso il decreto del 01/12/2005 della Corte di Appello di Napoli che ha solo parzialmente accolto il ricorso da lui avanzato il 7/3/05, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del procedimento da lui introdotto, con ricorso del 5 gennaio 1999, innanzi al TAR, e non ancora definito;

rilevato come la Corte territoriale abbia individuato un’irragionevole eccedenza di 3 anni e 4 mesi, ed abbia liquidato in Euro 3.400,00 la misura dell’indennizzo, e in Euro 352,00 le spese;

rilevato come, la parte ricorrente, con i 4 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed, in ogni caso, abbia fissato in soli 3 anni e 4 mesi il periodo di irragionevole durata del giudizio, nonchè illegittimamente abbia contenuto nell’insufficiente importo di Euro 3.400,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, liquidando in misura irrisoriamente illegittima le spese;

rilevato come l’Amministrazione non abbia depositato controricorso;

ritenuta l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal difensore antistatario;

viste la richiesta del P.G. in data 30/03/06 di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza, nonchè la memoria difensiva del ricorrente;

ritenuta la parziale inaccoglibilità della richiesta;

ritenuto, in particolare come, se abbia da ritenersi consolidata (per tutte: Cass. 8714/06) la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale: a) ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, sia sì segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, ma conservi egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, in relazione alla particolarità delle fattispecie; b) la precetti vita, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerna tuttavia anche il bonus di Euro 2.000,00, e neppure il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo e detta diversità di calcolo, peraltro, non tocchi la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizzi dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), ragion per cui sfuggono a censura tutti i profili dell’impugnata decisione relativi alla avvenuta correlazione dell’indennizzo al solo arco di irragionevole durata del “giudizio presupposto”, nonchè alla mancata attribuzione del “bonus”, e se, d’altronde, risultano del tutto in linea con i parametri fissati da questa Corte e da quella della CEDU, sia la fissazione in 3 anni e 4 mesi della durata irragionevole del “giudizio presupposto”, sia la quantificazione in Euro 3.400,00 dell’indennizzo, risulti peraltro innegabile il profilo per cui colgano invece nel segno le censure relative all’avvenuta illegittima ed insufficiente liquidazione delle spese secondo la “tariffa” dei procedimenti “camerali” in luogo della invece applicando tariffa “contenziosa”;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti il ricorso vada accolto e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata alla refusione delle spese del giudizio di merito nella maggiore misura liquidata in dispositivo al pari di quelle di questa fase che compensa per due terzi, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, e che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte tutte a favore del difensore avv. Luigi Aldo Cucinella, antistatario;

visto l’art. 375 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avv. C.L.A. in proprio. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che determina, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 313,00 per diritti ed in Euro 370,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che compensa per due terzi per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo terzo, e che determina per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae in favore dell’avv. Cucinella L. A. antistatario Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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