Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10775 del 16/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2 009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 23/10/08,

depositata il 30/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania ha accolto la domanda di revocazione proposta da P.A. avverso la sentenza n. 277 del 29 novembre 2007.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo violazione e di legge.

I motivi sono palesemente fondati.

La CTR ha ritenuto di accogliere il ricorso perchè la stessa CTR in due sentenze precedenti aveva accolto analoghi ricorsi.

Secondo una giurisprudenza consolidata, invece, “l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico” (Cass., sez. 3A, 23 febbraio 2006, n. 4015, m. 587646, Cass., sez. 2A, 30 novembre 2005, n. 2607 4, m. 585404).

Dalla stessa sentenza emerge la circostanza (che si cerca di fare rientrare nello errore percettivo) che la CTR si era discostata – non è dato sapere quanto volontariamente o meno – da sue precedenti analoghe pronunzie, onde il ricorso alla revocazione era sicuramente inammissibile.

Il ricorso può, pertanto decidersi in camera di consiglio ai sensi dell’art 375 c.p.c., proponendosi l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata, così rivivendo la sentenza illegittimamente revocata.

Le spese seguono a soccombenza, salvo che per il giudizio di revocazione in ordine al quale possono giustamente compensarsi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito e compensa le spese del giudizio di revocazione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011

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