Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10774 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. I, 22/04/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12004-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO BRUNO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso proposto da K.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il K. aveva dichiarato, in particolare: a) che i familiari della sua fidanzata l’avrebbero ritenuto responsabile del suo suicidio; b) che questi ultimi l’avrebbero minacciato di morte e sarebbero arrivati al punto di bruciare la casa in cui viveva con i propri genitori; c) di essersi inutilmente rivolto alle autorità statali, le quali avrebbero parteggiato per la famiglia della ragazza per via della sua agiatezza; d) che, una volta ricostruita la sua casa, nel 2015 quest’ultima sarebbe stata distrutta da una grave alluvione; e) che, a questo punto, egli avrebbe deciso di trasferirsi in Libia, ove sarebbe rimasto sino al 2016. Il Tribunale considerava che il racconto non evidenziassero pericoli attuali riconducibili ad alcune delle forme di protezione invocata dal richiedente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.A. affidandosi a tre motivi e depositando memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018.

La censura è inammissibile in quanto il ricorrente non si avvede che il Tribunale ha deciso la causa facendo riferimento alle disposizioni in vigore anteriormente alla novella di cui al motivo in esame.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte del Tribunale, del rapporto di lavoro da egli dedotto.

Anche questa censura è inammissibile, poichè, a differenza di quanto allega il ricorrente, il giudice di merito ha espressamente valutato l’elemento del quale si lamenta l’omessa considerazione, ritenendo tuttavia non violato, in caso di rimpatrio, il nucleo inalienabile dei diritti fondamentali dell’individuo (cfr. pag. 4 del decreto impugnato).

Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia disposto la revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile in quanto questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio ritiene di dare continuità – secondo cui “Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) dev’essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex att. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv. 658601 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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