Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10774 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27313/2014 proposto da:

B.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 559/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

B.E., Giudice di Pace di Iseo, è stato anche, nell’anno 2008, reggente presso le sedi scoperte di (OMISSIS);

dopo avere provveduto all’erogazione delle indennità relative alle predette attività, il Ministero della Giustizia, nel febbraio 2011, dispose il recupero dell’importo di Euro 17.428,08, in quanto erogato in eccedenza rispetto al limite massimo di 72.000,00 Euro, di cui alla L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 4-ter;

il Tribunale di Brescia, adito dal B. al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa restitutoria, ha riconosciuto che essa, tenuto conto di quanto liquidato per l’anno 2008 (Euro 83.272,04), era infondata nella misura di Euro 6.156,04, potendo dunque il Ministero legittimamente recuperare soltanto il minore importo di Euro 11.272,04, non risultando invece dovuti gli ulteriori 6.156,04 richiesti;

la Corte d’Appello di Brescia, decidendo sul gravame proposto dal B., lo ha rigettato, confermando la pronuncia di primo grado;

la Corte riteneva che la norma determinativa del limite massimo dell’indennità annua non potesse essere utilmente censurata sotto il profilo del principio di uguaglianza, non potendosi parificare l’attività svolta, i cui compensi erano tra l’altro cumulabili con i trattamenti di quiescenza e spettavano anche ai liberi professionisti nominati Giudici di Pace, ad una prestazione di lavoro e dunque essendo mal richiamato anche l’art. 36 Cost.;

inoltre, non aveva rilievo, secondo la Corte di merito, il fatto che vi era stata contemporanea reggenza di due sedi vacanti, in quanto la norma era precisa nello stabilire che “in ogni caso” non si potesse erogare un’indennità superiore al tetto di Euro 72.000 lordi annui, senza che si potessero neppure ipotizzare profili di irragionevolezza intrinseca, data l’entità della soglia fissata;

erano infine ritenute irrilevanti le ulteriori doglianze formulate dal B. nei riguardi dell’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui sarebbe stato il ricorrente a dover calibrare il proprio lavoro rispetto agli importi massimi liquidabili e ciò in quanto si trattava di passaggi non decisivi della pronuncia del Tribunale, in realtà basata, quanto a ratio decidendi, sull’inequivoco tenore letterale della norma, tale da rendere impossibile un’interpretazione diversa, oltre che sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sviluppata in prime cure in termini analoghi a quelli di cui all’argomentazione della stessa Corte d’Appello, come sopra riepilogati;

avverso tale sentenza B.E. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti dal Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 1,3,4,36,100,101, 104 e 108 Cost., in relazione alla L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 4-ter (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto di distinguere tra retribuzione e indennità, al fine di affermare la natura completamente diversa di quest’ultimo istituto, in quanto non diretto a remunerare un lavoro, ma a sovvenzionare lo svolgimento di una funzione onoraria, destinata a durare per un tempo determinato e cumulabile con trattamenti di quiescenza o con l’attività professionale;

il ricorrente sul punto richiama la decisione di Corte Costituzionale 223/12, la quale aveva ritenuto illegittime le decurtazioni delle indennità giudiziarie dei magistrati “togati”, attuata con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 10 e ciò sul presupposto che la relazione tra lo Stato e la Magistratura eccedesse i connotati di un mero rapporto di lavoro, sicchè avrebbe dovuto ricevere tutela anche l’indipendenza della funzione giurisdizionale, con principio che a maggior ragione doveva valere rispetto ai magistrati “onorari”, in quanto non facenti parte dell’organico stabile della magistratura e dunque ancora più vulnerabili nell’esercizio delle loro funzioni;

con il secondo motivo il ricorrente sosteneva invece la violazione dell’art. 97 Cost., comma 1, in relazione alla L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 4-ter (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevanti le critiche mosse all’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui egli avrebbe dovuto calibrare le proprie attività in modo da non superare i limiti delle indennità a lui liquidabili;

il B. in proposito sottolineava come ciò, incentivando la fissazione di obiettivi al ribasso, finisse per entrare in contraddizione con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui alla norma della Costituzione citata;

con il terzo motivo è infine addotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 11, comma 4-ter cit. e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

secondo il ricorrente la pretesa che il singolo Giudice di Pace si organizzasse al fine di svolgere un’attività non eccedente rispetto all’ammontare massimo dell’indennità liquidabile entrava in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto in tal modo si impediva la profusione dell’impegno utile allo smaltimento di una maggior mole di contenzioso;

i motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

questa Corte ha già ritenuto che sia “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest’ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente nè ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l’impiego pubblico, come l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento nell’apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto” (Cass. 9 settembre 2016, n. 17862);

la pronuncia resa in un caso in cui si discuteva della tutela previdenziale, esprime principi destinati a delineare una specialità dell’incarico onorario in questione, che esclude, anche sotto il profilo della remunerazione ed a fronte di emolumenti non irrisori comunque riconosciuti, la possibilità di richiamare le tutele lavoristiche di cui all’art. 36 Cost., mentre gli artt. 1 e 4 Cost., riguardando i fondamenti complessivi della Repubblica (art. 1) e il diritto al lavoro, inteso come tutela del conseguimento e mantenimento di esso (art. 4) sono mal richiamati a sostegno delle difese del B.;

avendo del resto questa Corte più volte affermato che “la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonchè la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi”, sicchè non “possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all’ordine giudiziario e l’attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera” (Cass. 2 gennaio 2002, n. 16; Cass. 7 novembre 2001, n. 13784), nè, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);

sol rimarcandosi come la Corte territoriale, con ragionamento in sè proprio del giudice del merito, abbia ritenuto che nessuna censura di irragionevolezza della misura del compenso sarebbe anche solo ipotizzabile “considerata l’entità della soglia fissata”, evidentemente ritenuta di misura sufficientemente elevata da non potersi considerare inadeguata o irrisoria;

va dunque esclusa la possibilità di sospettare una violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia sotto il profilo della manifesta irragionevolezza della complessiva disciplina;

infondato è anche il richiamo alla pronuncia di Corte Cost. 223/2012 la quale, dopo avere richiamato il fondarsi della disciplina sulla retribuzione e indennità dei magistrati anche su esigenze di autonomia del corrispondente potere dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità delle decurtazioni da essa esaminate non perchè quelle retribuzioni ed indennità in casi eccezionali non possano subire contrazioni in ragione di esigenze di finanza pubblica, ma per il fatto che le riduzioni impostate da quella normativa risultavano irragionevolmente esorbitanti (per l’incidenza su diritti pregressi e per il determinarsi di fenomeni di irreversibilità futura della contrazione degli adeguamenti retributivi, con effetti eccedenti rispetto agli orizzonti temporali dell’intervento emergenziale), dai limiti entro cui poteva ammettersi un intervento calibrato in tal senso;

si tratta dunque di una fattispecie del tutto peculiare, da cui non può certamente trarsi un principio illimitato di tutela retributiva di chi svolga funzioni giurisdizionali, a garanzia della sua indipendenza ed a prescindere di quanto volta a volta previsto dalla legge;

ne deriva l’inidoneità del richiamo alle norme costituzionali sull’ordinamento e l’indipendenza della magistratura;

palesemente infondato è anche il motivo incentrato sull’art. 97 Cost., in quanto il principio di buon andamento ivi espresso va coniugato con il principio di legalità che fonda la norma costituzionale;

l’art. 97 Cost., tutela il buon andamento sulla base delle disposizioni di legge che regolano l’attività pubblica e quindi, anche a richiamare tale disposto costituzionale per profili attinenti all’organizzazione della magistratura, certamente non è da esso che può desumersi un’indiscriminata possibilità di svolgere attività pubblica di giudice onorario oltre i limiti che implicitamente derivano dalla fissazione di una non irrisoria misura massima dell’indennità per essa prevista, destinata per legge a non poter essere “in ogni caso” superata (così testualmente la L. n. 374 del 1991, art. 11, comma 4-ter);

analogamente inadeguato è il richiamo alla ragionevole durata del processo, principio che ha valenza ordinamentale generale e non vale certamente a giustificare attività svolte oltre i limiti entro cui esse devono e possono essere remunerate secondo la disciplina dettata dalla legge di settore;

in sostanza, può anche essere che la preposizione del Giudice di Pace allo svolgimento di attività eccedente i margini entro cui essa può venire remunerata non sia da considerare legittima, ma da ciò non possono derivare diritti a compensi oltre il massimo stabilito dalla norma e che dunque non sono previsti, come tali, dalla legge di disciplina dell’attività stessa;

al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA