Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10774 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18246-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANEMILIO GENOVESI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 24/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte di appello di Genova confermava le statuizioni del primo giudice che, decidendo sull’opposizione proposta da V.A. avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 235/2013 e 236/2013 emesse nei confronti della ricorrente dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, aveva ridotto l’importo della prima e confermato “in toto” la seconda;

che la Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, riteneva raggiunta la prova delle condotte materiali oggetto di sanzione e la loro ascrivibilità alla V. sulla scorta delle “…propalazioni di costei..” riportate nella loro integralità nella decisione di primo grado, sottolineando come tali dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro – pur non costituendo una confessione stragiudiziale perchè prive dell'”animus confitendi” – comunque, avessero un valore di attestazione di verità in quanto provenienti direttamente dalla parte sì da poter essere disattese dal giudice solo in presenza di positivi riscontri di segno contrario e di adeguata motivazione; peraltro, proseguiva la Corte, le dichiarazioni rese dalla V. si saldavano perfettamente con quelle dei lavoratori interessati all’accertamento e contestualmente assunte ragion per cui risultava non necessaria la ripetizione in sede dell’esame degli interessati e l’assunzione di ulteriori testi sicchè risultava provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro di D.D.A. e di B.P.;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la V. affidato ad un unico articolato motivo;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito per partecipare alla discussione;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2094, 2730 e 2735 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello:

– attribuito esclusivo valore probatorio ai verbali di accertamento redatti dagli ispettori – facenti, invece, piena prova solo dell’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte ma non dei contenuti delle stesse – non ammettendo la prova testimoniale articolata;

– violato il principio dell’onere della prova, incombente sull’istituto, che non poteva dirsi assolto solo attraverso i verbali ispettivi ma richiedente ulteriore attività istruttoria con l’ammissione della prova testimoniale;

– ritenuta provata la subordinazione pur essendo mancata la prova degli indici propri della stessa di cui all’art. 2094 c.c.;

che il motivo è inammissibile in quanto ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, peraltro, il motivo, laddove lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata è anche privo di specificità in quanto in esso non sono stati trascritti i capitoli non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza (Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 13677 del 31/07/2012; Cass. n. 17915 del 30/07/2010, Cass. 6440 del 19/03/2007).

che, per quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il Ministero svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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