Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10773 del 16/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 16/05/2011), n.10773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
N.V., elettivamente domiciato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
TARONNA RAFFAELE giusta procura speciale per atto notaio Francesco
Paolo Pepe, rep. n. 43141, allegata in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 164/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA DEL 20/05/08,
depositata il 10/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Puglia, accogliendo parzialmente l’appello dello Ufficio, ha riformato la sentenza della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso di N.V. avverso gli avvisi di accertamento Irpef e Ilor per gli anni 1994 e 1995, riducendo però la pretesa tributaria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione di legge.
La causa è stata rimessa alla decisione in camera di consiglio, previa relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c..
I motivi sono palesemente infondati.
In ordine al primo motivo fondato sul vizio motivazionale, la CTR ha fornito plausibile motivazione in ordine all’esclusione della operazione n. 5 del 17 agosto 1994(l’ha ritenuta uguale ad altra operazione già esclusa dall’Ufficio) non potendo il dedotto vizio motivazionale trasformarsi in una censura di merito inammissibile in questa sede.
Il secondo motivo pecca di autosufficienza in quanto le scarne indicazioni di cui al ricorso circa il contenuto degli avvisi di accertamento non consentono di verificare se il reddito di lavoro fosse o meno stato considerato dall’Ufficio, così da ritenere non corretta la eliminazione (anzichè il cumulo) da parte della CTR del medesimo dal reddito accertato.
Non si provvede sulle spese non essendosi il contribuente difeso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011